Art. 3.
  1. Le pronunce,  anche  non  favorevoli,  emesse  dall'Istituto  di
autodisciplina  pubblicitaria  sui  messaggi pubblicitari proposti ai
sensi dell'art. 6, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  541,  devono  essere  comunicate,  entro  giorni
quindici, al competente ufficio del Ministero della sanita', complete
di motivazione.