Art. 3. 1. Le pronunce, anche non favorevoli, emesse dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria sui messaggi pubblicitari proposti ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, devono essere comunicate, entro giorni quindici, al competente ufficio del Ministero della sanita', complete di motivazione.