Art. 2. La regione siciliana e' autorizzata a provvedere, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali e regionali, all'attuazione degli interventi e delle opere di prima necessita' ed urgenza, volti ad assicurare la pubblica e privata incolumita', anche mediante interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato, luoghi di culto e beni di valore artistico e culturale. Gli interventi di cui al precedente comma, dovranno essere coordinati con le autorita' competenti.