Art. 2.
  La   regione  siciliana  e'  autorizzata  a  provvedere,  ai  sensi
dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n.  10,
anche  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  statali  e regionali,
all'attuazione degli interventi e delle opere di prima necessita'  ed
urgenza, volti ad assicurare la pubblica e privata incolumita', anche
mediante  interventi  sul  patrimonio immobiliare pubblico e privato,
luoghi di culto e beni di valore artistico e culturale.
  Gli  interventi  di  cui  al  precedente  comma,  dovranno   essere
coordinati con le autorita' competenti.