Art. 3.
Per le finalita' di cui all'art. 1 viene assegnata al prefetto di
Palermo la somma di lire 2 miliardi, mentre per gli interventi di cui
all'art. 2 viene assegnato alla regione siciliana un contributo
straordinario di lire 3 miliardi. L'onere complessivo di lire 5
miliardi e' posto a carico del Fondo per la protezione civile che
verra' reintegrato di una somma di pari importo con provvedimento del
Ministro del tesoro.
La rendicontazione delle spese di cui al precedente comma dovra'
avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 1993
Il Presidente: CIAMPI