Art. 3.
  Per  le  finalita' di cui all'art. 1 viene assegnata al prefetto di
Palermo la somma di lire 2 miliardi, mentre per gli interventi di cui
all'art. 2 viene  assegnato  alla  regione  siciliana  un  contributo
straordinario  di  lire  3  miliardi.  L'onere  complessivo di lire 5
miliardi e' posto a carico del Fondo per  la  protezione  civile  che
verra' reintegrato di una somma di pari importo con provvedimento del
Ministro del tesoro.
  La  rendicontazione  delle  spese di cui al precedente comma dovra'
avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI