1. PREMESSA.
  L'entrata in vigore del  nuovo  regolamento  di  polizia  mortuaria
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990,  n.  285,  ha  comportato  la  formulazione,  da  parte   delle
competenti autorita' locali, di numerosi quesiti interpretativi.
  Al   fine   di   uniformare   su   tutto  il  territorio  nazionale
l'applicazione di detto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile
1991,  n.  174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti,
dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanita'.
2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON  LA
NUOVA  STRUTTURA  DELLA  SANITA'  PUBBLICA,  CONSEGUENTE  ALLA DELEGA
OPERATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 E
ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 833 DEL 1978.
  2.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990  si
era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle unita' sanitarie
locali ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di
polizia   mortuaria,  che  la  precedente  normativa  assegnava  agli
ufficiali  sanitari,  ed  ai  medici  provinciali,  intendendo  cosi'
individuare   figure  tecniche,  investite  di  compiti  strettamente
sanitari, che,  attraverso  l'esercizio  della  facolta'  di  delega,
avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze,
i relativi servizi.
  Con  la  richiamata sentenza n. 174/1991 la Corte costituzionale ha
sancito che "non  spetta  allo  Stato  individuare  nei  coordinatori
sanitari  delle  unita'  sanitarie locali della regione Lombardia gli
uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di
polizia mortuaria, cosi' come previsto  dagli  articoli  37/2,  39/1,
43/1,  45/2,  45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei
direttori sanitari degli ospedali  l'adempimento  previsto  dall'art.
39/1  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285".
  Al riguardo  questo  Ministero  ha  avviato  la  procedura  per  la
estensione  di  quanto  vigente  per  la regione Lombardia alle altre
regioni e province autonome che si concretizzera' con l'emanazione di
un decreto del  Presidente  della  Repubblica  di  modifica  per  gli
articoli di cui sopra.
  2.2.  L'art.  1/1,  richiama  le disposizioni sulla dichiarazione e
sull'avviso di morte di cui al titolo VII del regio decreto 9  luglio
1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal
decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei
congiunti  o  da persona convivente col defunto o da un loro delegato
(anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata
del decesso.
  Detta dichiarazione e' iscritta  a  cura  dell'ufficiale  di  stato
civile  nella  prima  parte dei registri di morte, ai sensi dell'art.
136 del citato testo unico n. 1238/1939.
  2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso  di  decesso  senza  assistenza
medica  la  denuncia  della  causa  di  morte  e'  fatta  dal  medico
necroscopo. L'assistenza medica e' da intendersi come  conoscenza  da
parte    del    medico    curante   del   decorso   della   malattia,
indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al
decesso. Il medico curante deve  compilare,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1, unicamente la scheda ISTAT.
  2.4.  Nell'art.  1/7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
285/1990 si prevede che il comune in cui e' avvenuto il decesso invii
copia  della  scheda  di  morte,  entro  trenta  giorni,   all'unita'
sanitaria  locale  in  cui  detto  comune  e'  compreso;  dall'unita'
sanitaria locale di decesso deve essere inviata copia della scheda di
morte a quella di residenza del deceduto, se  diversa  per  finalita'
statistiche,  epidemiologiche  ed  al  fine di cancellare il deceduto
dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Si puo'
ritenere che in tal caso si debba provvedere entro  ulteriori  trenta
giorni.
  Per  tenere  conto che per effetto della legge di riforma sanitaria
le competenze degli uffici di igiene comunali sono  state  trasferite
alle  unita'  sanitarie  locali,  nell'art.  1/8  si  prevede  che il
registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba
essere tenuto  presso  l'unita'  sanitaria  locale  (generalmente  al
servizio  igiene  pubblica).  Nel  caso  di  comuni comprendenti piu'
unita' sanitarie locali,  e'  competenza  regionale  l'individuazione
dell'unita'  sanitaria  locale  che  dovra'  tenere  il  registro  in
questione.
3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI  ACCERTAMENTO  DELLA  MORTE.  AUSILIO
DELL'ECG.
  3.1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita
e'  di  24  ore  (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con
dubbi di morte apparente).
  La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di
15  ore  dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di
decapitazione, maciullamento,  morte  dovuta  a  malattia  infettivo-
diffusiva.
  La  delimitazione  del  periodo  di effettuazione dell'accertamento
necroscopico, specie nei  casi  di  decesso  antecedenti  festivita',
rende  necessaria  l'attivazione di uno specifico servizio di guardia
necroscopica.  In  alternativa,  e'  consentito  dotare   il   medico
necroscopo  di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento
della morte.
  In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15  ore,  ai  sensi
del  combinato  disposto  dell'art.  4/5  e  dell'art.  8,  il medico
accertera' la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti
prima, di un elettrocardiografo.
  Sono fatte salve le disposizioni della legge 2  dicembre  1975,  n.
644,  e  successive  modificazioni  (prelievo  di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico).
  3.2. I cadaveri non possono essere sottoposti  a  conservazione  in
celle  frigorifere  o  con  apparecchi  refrigeratori  nel periodo di
osservazione.
  Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:
    a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
    b) decesso con decapitazione o maciullamento;
    c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui  all'art.  10  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
4.  DEFINIZIONE  DELLE  FUNZIONI  DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI
OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.
  4.1. La materia disciplinata dal capo III consente,  rispetto  alle
analoghe  disposizioni  dell'abrogato  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 803/1975, di meglio definire le funzioni, gli obblighi,
la titolarita', la collocazione.
  Le funzioni si distinguono in:
    a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte
o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo  di
osservazione;  di  salme  di  persone  morte  a  seguito  a qualsiasi
accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone
ignote,  di  cui  debba  farsi  esposizione  al   pubblico   per   il
riconoscimento;
    b)  obitoriali:  con  osservazione  e  riscontro  diagnostico  di
cadaveri di persone decedute senza assistenza  medica;  deposito  per
periodo   indefinito   di   cadaveri  a  disposizione  dell'autorita'
giudiziaria    per    autopsie    e    accertamenti    medico-legali,
riconoscimento,    trattamento    igienico-conservativo;    deposito,
riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento  igienico-
conservativo di cadaveri portatori di radioattivita'.
  Le  funzioni  possono  essere riunite in un unico locale nei comuni
con popolazione minore di 5.000 abitanti.
  4.2.  Le  unita'  sanitarie  locali  nel  territorio   di   propria
competenza  individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei
quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.
  Sono stati fissati i seguenti standards:
   posti  salma  refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1
ogni 20.000 abitanti a cui  aggiungere  celle  isolate  per  cadaveri
portatori di radioattivita' in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.
  Per  posto  salma  refrigerato  e' da intendersi quello realizzato,
anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.
  All'allestimento  delle  attrezzature  necessarie,   nonche'   alla
gestione,  provvede  il  comune  cui  l'obitorio  ed  il  deposito di
osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione
individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
  L'attivita' in questione e' servizio pubblico obbligatorio.
  4.3. Restano fermi  gli  obblighi  di  dotazione  del  deposito  di
osservazione,  comunemente  chiamato  camera  mortuaria,  e  di  sala
settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2  del
regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1631.  Le  salme di persone
decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani,  non
dotati  di  depositi  di  osservazione,  vengono  trasportate, con le
cautele  di  cui  all'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  285/1990, al deposito di osservazione di cui all'art.
12.
5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'.
  5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente,  anche
in  luogo  privato,  su  chiamata della pubblica autorita' (autorita'
giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove
e' avvenuto il decesso e' tenuto,  salvo  speciali  disposizioni  dei
regolamenti   comunali,  a  prestare  gratuitamente  il  servizio  di
trasporto fino al locale identificato dal  comune  come  deposito  di
osservazione o, se e' il caso, all'obitorio.
  Qualora  la  pubblica autorita' disponga per l'avvio del cadavere a
locali diversi da quelli individuati in via generale dal  comune,  il
trasporto  dal luogo di decesso a detti locali e' eseguito a cura del
comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica  autorita'
che lo ha disposto.
  5.2.  In  generale  l'autorizzazione al trasporto e' rilasciata dal
sindaco del comune in cui e' avvenuto il decesso.
  Fanno eccezione:
    a) i trasporti di prodotti abortivi,  di  cui  all'art.  7/2  del
decreto  del  Presidente  della Republica n. 285/1990, per i quali e'
competente l'unita' sanitaria locale;
    b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica  via
o  per  accidente  in  luoghi  pubblici  o privati, per i quali e' la
pubblica autorita' che dispone il trasporto, rilasciandone una  copia
all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.
  Il sindaco del comune di decesso e' tenuto, ai sensi dell'art. 34/1
del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  285/1990,  ad
autorizzare il trasporto  funebre  dal  deposito  di  osservazione  o
dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di
sepoltura.
  5.3.  Il  trasporto  dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  285/1990,
unicamente  a  mezzo  di  carro  funebre  avente  i  requisiti di cui
all'art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.
285/1990.
  Il trasporto  di  cadaveri  di  cui  la  pubblica  autorita'  abbia
disposto  la  rimozione puo' avvenire anche a mezzo di un contenitore
rigido   di   materiale   impermeabile,   facilmente    lavabile    e
disinfettabile.  In  alternativa  e'  consentita  per  tali trasporti
l'utilizzazione  delle  normali  casse  di  legno purche' il cadavere
venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
  5.4. Per incaricato del trasporto della salma di cui  al  combinato
disposto  degli  articoli  19  e  23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990, e' da  intendersi  il  dipendente  o  persona
fisica o ditta a cio' commissionata:
    a)   da   impresa   funebre   in  possesso  congiuntamente  delle
autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di  cui  all'art.
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
    b)  da  un  ente  locale che svolge servizio pubblico secondo una
delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
  La natura del trasporto  di  una  salma  e'  tale  da  assoggettare
l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati
di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato
dalla  legge  26  aprile  1990,  n.  86,  ed il trasporto stesso deve
avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 285/1990.
6.  APPLICAZIONE  DEL  DIRITTO  FISSO  DI  PRIVATIVA  AL TRASPORTO DI
CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA.
  Ai fini dell'applicazione dei diritto fisso di  cui  all'art.  19/3
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 285/1990 vale il
criterio che il trasporto  funebre,  dalla  partenza  all'arrivo,  si
esegue  col  medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di
sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti
religiosi o civili.
7. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE.
  Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive  (art.
18  e  25),  e  per  le esumazioni straordinarie delle relative salme
(art. 84) l'apposito elenco pubblicato dal  Ministero  della  sanita'
deve  intendersi  quello  di  cui all'art. 1 del decreto del Ministro
della sanita' 15 dicembre 1990 per le classi 1a, 2a e 3a dell'annesso
allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte
del Ministero della sanita'.
  Si ricorda al  riguardo  che  le  prescrizioni  sono  da  applicare
unicamente  nel  caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo
diffusive comprese in tale elenco.
  Relativamente a  quanto  prescritto  dall'art.  18,  comma  1,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 285/1990, e cioe' che la
salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito  elenco
pubblicato   dal   Ministero  della  sanita'',  dopo  il  periodo  di
osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli  indumenti  di
cui  e' rivestita, si deve intendere che e' vietato svestire la salma
degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non e' vietato
rivestire la salma, e cio' sia quando essa sia nuda, sia quando  essa
sia vestita, purche' in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano
posti sopra quelli che gia' indossa.
8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.
  8.1.  La  convenzione  inernazionale  di  Berlino 10 febbraio 1937,
approvata e resa esecutiva in Italia  con  regio  decreto  1   luglio
1937,  n.  1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti
mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
  Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sara' il sindaco
a  rilasciare  l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in
lingua francese. L'autorizzazione, dovra' recare le  generalita'  del
de   cuius,   la   data   di  morte,  di  cremazione  (o  esumazione,
estumulazione), la destinazione.  Il  trasporto  dell'urna  (o  della
cassetta   dei   resti)  non  e'  soggetto  ad  alcuna  delle  misure
precauzionali igieniche stabilite per il trasporto  delle  salme.  Il
trasporto  di  ceneri  o  resti  mortali  fra Stati non aderenti alla
convenzione  internazionale   di   Berlino,   richiede   le   normali
autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  28  e  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  285/1990,   ma   non   le   misure
precauzionali  di  carattere  igienico stabilite per il trasporto dei
cadaveri.
 8.2. La documentazione da presentare  alla  prefettura  in  caso  di
estradizione  di  salma di cui all'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  285/1990  e',  oltre  a  quanto  stabilito  alle
lettere a) e b) del primo comma, la seguente:
   estratto dell'atto di morte in bollo;
   certificato dell'unita' sanitaria locale attestante che sono state
osservate  le  disposizioni  di  cui  all'art.  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  285/1990  e,  in  caso  di  morti  di
malattie  infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18
e 25;
   autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in
cui e' avvenuto il decesso.
  8.3.  La  documentazione  da  presentare  all'autorita'   consolare
italiana  in  caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e',  oltre
a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:
   estratto dell'atto di morte in bollo;
   certificato dell'autorita' sanitaria del Paese straniero dal quale
risulti  che  sono  state  osservate  le  prescrizioni previste dagli
articoli 30 e 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
285/1990;
   l'autorizzazione    alla   sepoltura   rilasciata   dall'autorita'
competente del Paese di estradizione;
   certificato medico dal quale risulti la causa di morte.
  8.4. Per la  comunicazione  dell'autorita'  consolare  italiana  al
Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma
e' consentito l'impiego, oltre che del telegrafo anche del telex, del
telefax o di altro adeguato sistema telematico.
9.  INDICAZIONI  SU  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE
PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA  DISTANZA.  VALVOLE  O  ALTRI
DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.
  9.1.  I  materiali  da impiegare per la costruzione dei contenitori
atti al  trasporto  dei  cadaveri  devono  assicurare  la  resistenza
meccanica  per  il  necessario supporto del corpo e l'impermeabilita'
del feretro (legno massiccio  e  lastra  di  zinco  o  piombo  quando
richiesta). La cassa di legno puo' essere indifferentemente interna o
esterna  a  quella metallica, anche se per motivi estetici e' invalso
l'uso di disporla all'esterno.
  La cassa  metallica,  deve  essere  ermeticamente  chiusa  mediante
saldatura  (e'  permessa  oltre alla saldatura a fuoco anche quella a
freddo) continua ed estesa  su  tutta  la  periferia  della  zona  di
contatto degli elementi da saldare.
  Per  il  trasporto  oltre  100  km  di  feretri contenenti cadaveri
destinati alla inumazione e'  consentito  il  ricorso  a  particolari
cofani  esterni  a  quello  di legno, di materiali impermeabili e con
adeguata  resistenza  meccanica,  a  chiusura  stagna,  eventualmente
riutilizzabili    previa    disinfezione,    purche'    in   possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 31  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 285/1990.
  Tale  sistema  e'  preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di
persone  morte  di  malattie  infettive-diffusive,   destinati   alla
inumazione.
  L'art.  30  fornisce  le  specifiche  tecniche  da  seguire  per la
costruzione delle bare di legno.
  Il criterio base e' che ogni parete, sia essa piu' o  meno  estesa,
con  funzioni  di  supporto o contenimento, deve essere costituita da
tavole di  un  solo  pezzo  nel  senso  della  lunghezza,  saldamente
congiunte  con  collante  di sicura e duratura presa. Nel senso della
larghezza  possono  essere  utilizzate  piu'  tavole  secondo  quanto
indicato dall'art. 30.
  Scompare  quindi  l'obbligo  dell'incastro  con  anima  o  continuo
previsto nel precedente regolamento.
  Con tali norme costruttive sono  pertanto  ammesse  forme  semplici
(cofano   a   pianta  rettangolare),  classiche  (spallate  a  pianta
esagonale), elaborate  (a  pianta  o  sezione  ottagonale,  a  pareti
bombate, ecc.).
  E'  richiesto  che  lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio,
dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm  (20  mm  se  il  cofano  e'
destinato ad inumazione).
  E'  ora  prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo
devono  portare  impresso,  ben  visibile  sulla  parte  esterna  del
coperchio,  il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta
costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-
distributore.
  Per i trasporti da un comune ad un altro comune  si  usano  criteri
diversi  per  la  confezione  del feretro a seconda della distanza da
compiere e cio', indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.
  Con l'art. 30 si e' inteso stabilire in 100 km  il  discrimine  fra
l'uso  di  una  sola  cassa  (di legno) o della doppia cassa (legno e
metallo).
  I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla
partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.
  Cosicche', pur potendo  interpretare  letteralmente  la  norma  nel
senso  di  distanza  da confine a confine di comune, purche' uniti da
strada  percorribile  da  carro  funebre,  sara'  piu'  pratico  fare
riferimento  alla  distanza fra i due comuni, cosi' come riportata da
carte   stradali,    intendendosi    che    detta    interpretazione,
oggettivamente  riduttiva,  potra' essere temperata nell'applicazione
pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.
  La norma di cui all'art.  30/13  stabilisce  l'impiego  della  sola
cassa  di  legno  se  la distanza da coprire nel trasporto funebre e'
inferiore ai 100 km.
  Essa e' pertanto da intendersi nel senso che non  e'  da  prevedere
ne'  il  controferetro  metallico, ne' la cerchiatura con le liste di
lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.
  Oltre  i  100 km, e' d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro
e' destinato ad inumazione o cremazione. Quella  in  legno  sara'  di
spessore  minimo  di  25  mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di
piombo di 1,5 mm.
  Giunti a  destinazione  la  cassa  di  zinco  viene  opportunamente
tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se
necessario, il coperchio della cassa di legno.
  Sono  pertanto,  illegittime tutte quelle disposizioni che comunque
comportino, nei casi in cui e' prescritta la doppia cassa, un divieto
di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a  quella  di
legno.
  Sotto  i  100  km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad
inumazione o cremazione. Per la inumazione e  la  cremazione,  se  il
trasporto  e' fuori del territorio del comune, si usera' una cassa di
spessore non inferiore a 25  mm;  per  trasporti  interni  al  comune
destinati ad inumazione lo spessore minimo e' di 20 mm.
  Per la tumulazione lo spessore minimo e' sempre di 25 mm.
  E'  opportuno  che  per  i  cofani  destinati all'inumazione o alla
cremazione vengano  realizzati  gli  spessori  minimi  consentiti  ed
essenze lignee tenere, facilmente degradabili.
  Si  richiama  l'attenzione  sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di
impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative  delle
casse, nonche' per le imbottiture interne.
  9.2.  La  funzione  della  cerchiatura  del feretro di cui all'art.
30/11 e' quella  di  contenimento  meccanico  della  cassa  di  legno
soggetta  a  pressione  per rigonfiamento di quella interna metallica
(dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).
  Cio' premesso si ritiene superflua la cerchiatura:
   qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art.  77,
terzo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990
una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
   se la cassa di  legno  e'  racchiusa  da  quella  metallica  o  da
contenitore rigido da trasporto.
  9.3.  Si  sottolinea  inoltre l'obbligo di apporrre sul feretro una
targhetta metallica, con l'indicazione  di  nome,  cognome,  data  di
nascita e di morte del defunto.
  L'apposizione  della targhetta metallica esterna e' indipendente da
norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di  apposita
medaglia  in  piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme
al feretro nella fossa in caso di inumazione.
  Analogamente, e' consigliabile che tale medaglia  venga  utilizzata
anche quando il feretro e' destinato alla cremazione.
  In  tal  caso  la  medaglia,  numerata  progressivamente,  sara' di
materiale refrattario.
  9.4. In base all'art. 77 il  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio  superiore  di  sanita',  autorizza  di  volta  in volta in
relazione  ai  singoli  brevetti,  l'uso  di  valvole  o   di   altri
dispositivi  idonei  a  fissare  ovvero  a  neutralizzare  i  gas  di
putrefazione.
  Le autorizzazioni gia' rilasciate precedentemente alla  uscita  del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 285/1990 sono considerate
valide.
  9.5. Il Ministro della sanita' con le procedure di cui all'art. 31,
in  relazione  all'evolversi  del  mercato,  puo'  consentire  per la
costruzione delle casse e dei relativi accessori interni  ed  esterni
l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le
caratteristiche.
  Detta  autorizzazione  e'  rilasciabile  sia  in forma singola (per
brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate)  sia  in
forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.
  9.6.  Pur  non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere
alla inumazione o alla saldatura  della  cassa  metallica,  obiettive
ragioni  di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle
condizioni climatiche,  suggeriscono  la  opportunita'  che  in  ogni
regolamento  locale  siano  fissati  tali  limiti  temporali  con  la
individuazione dell'autorita' sanitaria incaricata del controllo.
  9.7.  La  rispondenza  del  feretro  alle  prescrizioni   stabilite
dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990,
nonche',  in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a
quanto prescritto  dagli  articoli  18  e  25,  e  infine  l'avvenuto
trattamento  antiputrefattivo,  e'  certificato  dal personale a cio'
delegato  dall'unita'  sanitaria  locale  del  luogo   di   partenza,
unitamente alla verifica della identita' del cadavere.
  Alla  partenza,  a  garanzia della integrita' del feretro e del suo
contenuto, vi sara' apposto un sigillo.
  Il  servizio  di  custodia  del  cimitero  di  arrivo  verifichera'
l'integrita'  del  sigillo  e  la corrispondenza di questo con quello
apposto sulla certificazione di cui sopra.
10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA  CIMITERIALE.  REDAZIONE  DEI
PIANI REGOLATORI CIMITERIALI.
  La  superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione
e'  individuabile  come  conseguenza  del  numero  di  buche  stimate
necessarie ai sensi dell'art. 58.
  La novita' sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto
ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.
  Conseguentemente  il calcolo dell'area occorrente non si fara' piu'
sulla mortalita' media dell'ultimo decennio, bensi' sulle  inumazioni
mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.
  Si  abbia  cura  di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla
reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti  da
esumazioni  ordinarie  o estumulazioni nonche' di eventi straordinari
(quali epidemie, ecc.).
  Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato
alle opere, servizi e sepolture private  indicate  all'art.  59,  che
dovranno   essere   individuate   in  un  apposito  piano  regolatore
cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto  cimiteriale  de-
terminate  ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree
da concedere.
11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI.
  L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  285/1990
innova  rispetto  alla  norma  preesistente  (art. 53 del decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  803/1975)  non  prevedendo,  per  i
progetti  cimiteriali  il  parere della commissione provinciale per i
cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto  dell'art.  108
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
  Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovra' seguire in
base  all'art.  55/2  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
285/1990, quanto specificato dall'art.  228  del  testo  unico  delle
leggi  sanitarie  e  successive  modificazioni e integrazioni (art. 3
della legge 21 marzo 1949, n. 101, art. 1 della legge 20 luglio 1952,
n. 1007, art. 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
giugno  1955, n. 850, nonche' art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 8/1972 ha disposto il
trasferimento, tra l'altro, alle regioni a  statuto  ordinario  delle
funzioni  amministrative  in  materia di opere igieniche di interesse
locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto  la
materia con appositi atti legislativi.
  Circa  il parere del consiglio provinciale di sanita' e' la regione
a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di
esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge,  tenuto  conto
anche   dell'art.   50   della   legge   8   giugno   1990,  n.  142,
sull'ordinamento delle autonomie locali.
  Si  rammenta  inoltre  che  l'atto   deliberativo   consiliare   di
approvazione  del  progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata legge
n. 142/1990, dovra' riportare il visto di legittimita' del segretario
comunale, nonche' per la regolarita' tecnica (aderenza ai disposti di
cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  285/1990)  e
contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.
  L'atto   deliberativo   consiliare   dovra'  essere  sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita' in base all'art. 45 della  legge
n. 142/1990.
12.  INDICAZIONI  RELATIVE  AL SERVIZIO DI COSTUDIA REGISTRAZIONI CON
SISTEMI INFORMATICI.
  Non e' piu' fatto obbligo  di  prevedere  in  ciascun  cimitero  il
custode con relativo alloggio, bensi' il servizio di custodia, inteso
come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 295/1990, nonche' delle
altre incombenze che nelle diverse parti del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  285/1990  a  questo  vengono  specificatamente
ascritte.
  E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni
di cui all'art. 52 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
285/1990.
  In  tal  caso  i  registri  di  cui all'art. 52 vengono stampati su
supporto cartaceo vidimato dal  sindaco,  numerato  progressivamente,
con le usuali procedure gia' vigenti per gli atti di contabilita'.
  Copia   del   supporto   magnetico   verra'  consegnata  ogni  anno
all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.
13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI
A SISTEMA DI TUMULAZIONE.
  13.1. Le norme sono state totalmente innovate.
  Dal criterio seguito nel precedente decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  803/1975,  basato  sulla  fissazione  dei  minimi  di
spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei  materiali  impiegati,
si e' passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:
   dimensionamento  strutturale  per  carichi  su solette (almeno 250
kg/mq) con verifica  al  rischio  sismico,  indipendentemente  se  la
struttura  sia  da  realizzarsi  o  meno  in  opera  o  con  elementi
prefabbricati;
   pareti  dei loculi con caratteristiche di impermeabilita' durature
ai liquidi e ai gas;
   liberta' nella scelta dei materiali da impiegare.
  13.2. Per le nuove costruzioni e' preferibile che  siano  garantite
misure  di  ingombro  libero  interno  per tumulazione di feretri non
inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di  larghezza  m
0,75  e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di
tumulazione laterale o  frontale,  lo  spessore  corrispondente  alla
parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.
  La  misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto
individuale non dovra' essere inferiore  ad  un  parallelepipedo  col
lato piu' lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.
  Per  le  nicchie  cinerarie  individuali  dette misure non potranno
essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.
  Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non e'  necessaria  la
chiusura  del  tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.
76, bensi' la  usuale  collocazione  di  piastra  in  marmo  o  altro
materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
  13.3.  E' consentita la collocazione di piu' cassette di resti e di
urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITA' PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE  LE
CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE.
  Data  la  profondita'  delle  innovazioni  si  sono  articolate  le
indicazioni in tre sezioni: impianti  di  cremazione,  modalita'  per
autorizzare  ed  eseguire  la  cremazione, cinerario comune e nicchie
cinerarie.
  14.1. Impianti di cremazione.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1990,  n.
285,  prevede  che  la  cremazione  di  un  cadavere  debba  avvenire
unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri,  soggetti
alla vigilanza del sindaco.
  Le operazioni da effettuare riguardano:
    a)  ricezione  del  feretro, con controllo dell'autorizzazione al
trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.
  L'eventuale  sosta  in  attesa  della  cremazione  dovra'  avvenire
mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
    b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito
al rito religioso o civile;
    c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
    d)   raccolta   delle  ceneri  in  urna  cineraria  di  materiale
resistente ed infrangibile e tale  da  essere  soggetto  a  chiusura,
anche  a  freddo  o  a  mezzo di collanti di sicura e duratura presa,
portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del
defunto;  l'urna  deve  essere  sigillata   per   evitare   eventuali
profanazioni;
    e)  consegna  dell'urna  cineraria da parte del personale addetto
alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
    f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del
trasporto. E' ora previsto che la redazione  di  tale  verbale  debba
essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi
non  piu' dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente
della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta  al
responsabile  stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che
prende  in  consegna  l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di
stato civile del comune nel quale e' avvenuto il decesso.
  Entro trenta giorni dovra' essere trasmessa al servizio cimiteriale
del comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati
da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.
  La cremazione e' da considerare servizio  pubblico  in  virtu'  del
combinato  disposto  dell'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
ottobre  1987,  n.  440  e  dall'art.  26-  bis  del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge  28
febbraio 1990, n. 38.
  Da  queste norme, nonche' dall'art. 343 del testo unico delle leggi
sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  285/1990 si trae che non e' obbligo del comune
provvedere a dotare ogni cimitero  dell'impianto  di  cremazione,  ma
solo   facolta'   dello  stesso.  E'  comunque  preferibile  valutare
soluzioni di gestione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n.  142,
commisurate su bacini di scala provinciale.
  L'art.  78  del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990
demanda  a  chi  costruisce  l'impianto  l'onere   di   produrre   la
documentazione  di  regolarita' delle emissioni in atmosfera e affida
chiaramente la competenza a "deliberare i progetti di costruzione dei
crematori" al consiglio comunale.
  Restano pertanto in essere le situazioni storiche  consolidate,  ma
dal  27  ottobre  1990  la  titolarita' ad impiantare nuovi crematori
potra' essere solo dei comuni interessati.
 14.2. Modalita' per autorizzare ed eseguire la cremazione.
  La cremazione di un cadavere e' subordinata all'autorizzazione  del
sindaco  del  comune  nel  quale  e'  avvenuto  il  decesso, ai sensi
dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
  Nel caso di cremazione di salma per la quale si era  provveduto  in
precedenza    ad    inumazione    o    tumulazione,    al    rilascio
dell'autorizzazione e' competente il sindaco del luogo ove e' sepolta
la salma.
  Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione  l'ufficio  che
istruisce la pratica, e' tenuto a verificare la presenza di:
   1) documento nel quale sia espressa la volonta' della cremazione.
  Tale documento puo' consistere in uno dei tre seguenti:
   1.1)  disposizione  testamentaria  (testamento in forma olografa o
reso e depositato presso un notaio);
   1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art. 79/3
del decreto del Presidente della Repubblica n.  285/1990)  dal  quale
risulti  la  volonta' del coniuge o parente piu' prossimo individuato
secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza
di volonta' contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione
della salma di che trattasi;
   1.3) dichiarazione di volonta' di essere cremato, in carta  libera
e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado
di  scrivere,  confermata  da  due  testimoni)  dall'iscritto  ad una
associazione riconosciuta che abbia tra i propri  fini  quello  della
cremazione  dei  cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve
essere  convalidata   dal   presidente   dell'associazione   mediante
l'attestazione   del  mantenimento  dell'adesione  alla  stessa  fino
all'ultimo istante di vita dell'associato.
   2)  certificato  in  carta libera redatto dal medico curante o dal
medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario  incaricato,
o  da  chi  da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato.
   3)  nei  casi  di  morte  improvvisa   o   sospetta   occorre   la
presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.
  La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre
1990   e'  possibile  in  esecuzione  delle  procedure  previste  dal
precedente decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  1975,
n. 803 (e quindi solo per espressa volonta' del de cuius).
  La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla
data di entrate in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
n.  285/1990  e'  consentita,  a  richiesta degli interessati, con la
produzione  delle  documentazioni  di  cui  sopra,  anche  per  salme
provenienti da esumazione ed estumulazione.
  E'  consentita  altresi'  a  seguito  di  dichiarazione postuma del
coniuge o parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli  74
e  seguenti  del  codice  civile, nella quale si dia atto di essere a
conoscenza che fino al momento del decesso vi e' stata  la  volonta',
espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.
  La  manifestazione  di  volonta'  di  cui  all'art. 79, se resa dal
coniuge o parenti  piu'  prossimi,  deve  essere  espressa  con  atto
scritto reso avanti a notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne autentica la/e
firma/e.
  L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il
sesto grado, con la prevalenza della volonta' del coniuge.
  Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata
al  punto  1.2)  che  precede,  e  cioe' nel caso di dichiarazione di
volonta' del coniuge o dei parenti piu' prossimi:
   condizione essenziale e' che il de cuius non  abbia  espresso  per
iscritto contrarieta' alla cremazione;
   e' prevalente la volonta' del coniuge se in vita;
   se invece hanno titolo i parenti, occorre la volonta' congiunta di
quelli in grado piu' prossimo.
  A   migliore   precisazione   si   riportano  alcune  modalita'  di
comportamento a fronte di particolari casi, quali:
   1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.
  Se la sentenza di separazione non e' passata in giudicato - vale  a
dire,  se  non  esiste sentenza di divorzio - e' al coniuge che viene
riconosciuto il diritto di espressione di volonta'.
   2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto  in
seconde nozze. Ha facolta' esclusiva di esprimersi.
   3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.
  In mancanza del coniuge, il primo grado e' quello dato dai genitori
e   dai   figli.   Nei   casi  di  soli  genitori  e'  necessaria  la
manifestazione della volonta' (congiunta  o  con  atti  separati)  di
entrambi,  laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori
e di figli del de cuius,  trovandosi  essi  sullo  stesso  piano,  e'
necessaria  la  manifestazione  di volonta' di tutti gli interessati.
Nel caso che uno o piu' dei figli del de cuius sia minore, si rimanda
al successivo punto 4).
  Ove  il  de  cuius  sia  minore, la manifestazione di volonta' alla
cremazione   deve   essere   espressa   da   entrambi   i    genitori
congiuntamente.  Si ha espressione congiunta di volonta' anche quando
sia resa con atti separati.
   4) Dichiarazione di minore.
  Il minore non e' legittimato a rendere le dichiarazioni di volonta'
concernenti la cremazione in quanto privo di capacita' di agire (art.
2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella  condizione  di
soggetto  tenuto  alla manifestazione della volonta' alla cremazione,
tale volonta' deve essere manifestata da chi ne ha la  rappresentanza
(art.  320 del codice civile), cioe' dai genitori congiuntamente o da
quello di essi che ne ha la potesta' in via esclusiva (articoli  155,
317  e  317-  bis  del  codice  civile)  o del tutore (articoli 357 e
seguenti del codice civile).
   5) Dichiarazione di un interdetto.
  Se l'interdizione risulta da  sentenza  passata  in  giudicato,  il
soggetto  e'  privo  della  capacita'  di  agire e non potra' rendere
alcuna manifestazione di volonta', ma in suo luogo  potra'  farlo  il
tutore (art. 424 del codice civile).
 14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie.
  Nel  cimitero  dove e' situato l'impianto di cremazione deve essere
predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.
  Le dimensioni limite  delle  urne  e  le  caratteristiche  edilizie
vengono  stabilite  dal  regolamento  comunale  di polizia mortuaria,
anche se l'ingombro minimo e' stato individuato al  precedente  punto
13.2).
  Data  l'attuale  scarsa  diffusione  della cremazione, generalmente
vengono utilizzati gli ossarietti anche come  nicchie  cinerarie  per
evitare  la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di
concessione.
  Le urne possono anche essere collocate in appositi  spazi  dati  in
concessione ad enti morali o privati.
  Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per
la  conservazione  delle  urne devono essere tali da osservare quanto
previsto dall'art. 92/4 e cioe' le concessioni anzidette  non  devono
essere  fatte  oggetto  di  speculazione  e  di  lucro.  Il consiglio
comunale deve vigilare su tali tariffe.
  Novita' sostanziale e' data  dall'obbligo  della  realizzazione  in
ogni cimitero di un cinerario comune.
  Tale  edificio,  manufatto o costruzione, deve essere adatto per la
raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
  Si tratta pertanto di un  manufatto  nel  quale  vengono  disperse,
preferibilmente  attraverso  un  rito apposito, le ceneri provenienti
dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in  vita
la volonta' del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.
  Nel  cinerario  comune  vengono raccolte pure le ceneri nei casi di
disinteresse dei familiari alla collocazione in  sepoltura  dell'urna
cineraria.
  Cosicche'  l'urna  cineraria  sara'  aperta  alla  presenza  di  un
incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri
all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in
forma indistinta.
  Tale forma di sepoltura e' gratuita.
  Si  ritiene  comunque  accoglibile la domanda da parte degli aventi
titolo per la collocazione di urne  cinerarie  in  cinerario  comune.
Ogni comune stabilira' l'importo della tariffa corrispondente.
15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI
CIMITERIALI.
  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 803/1975 prevedeva
che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti  da  esumazioni
dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.
  I   restanti   rifiuti   provenienti   dalla   ordinaria  attivita'
cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano  soggetti
alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.
  Col  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 285/1990, in base
all'art. 85, comma 2, viene  introdotto  il  principio  che  tutti  i
rifiuti risultanti da attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti
speciali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel  rispetto  della
suddetta normativa.
  La  ratio  del provvedimento e' quella di consentire la raccolta ed
il  trasporto  dei  rifiuti  speciali  cimiteriali  per  l'avvio   ad
incenerimento,   reinterro   e   solo,  eccezionalmente  in  adeguata
discarica.
  I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali
lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani  e  come
tali smaltiti.
  Si premette che:
    per  cadavere  si  intende  "il  corpo  umano rimasto privo delle
funzioni cardiorespiratoria e cerebrale".
  Con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e  fino
alla completa mineralizzazione delle parti molli";
   per  resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi".
  Le sostanze ed i materiali che si  rinvengono  in  occasione  delle
operazioni  cimiteriali  sono cosi' identificati e trattati, ai sensi
di quanto previsto dal citato art. 85/2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 285/1990:
    a)  resti  lignei  di  feretro, oggetti ed elementi metallici del
feretro e avanzi di indumento:  si  tratta  di  rifiuti  speciali  da
avviare   per   lo  smaltimento,  previa  riduzione  alle  dimensioni
occorrenti, in idoneo impianto di  incenerimento,  reinterro  e  solo
eccezionalmente in adeguata discarica;
    b)  resti  mortali:  in  presenza  di  impianto di cremazione del
comune si puo' procedere alla cremazione di tali resti,  laddove  non
sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente piu' prossimo.
  E'  facolta'  di ogni comune nel cui territorio non sia presente un
impianto di cremazione convenzionarsi  o  consorziarsi  perche'  tali
resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.
  In  caso contrario si continuera' ad inumare detti resti mortali in
cimitero.
16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 106 DEL  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  N.
285/1990.
  Con  l'art.  106  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
285/1990 il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita' e d'intesa con l'autorita' sanitaria locale puo'  autorizzare
speciali   prescrizioni   tecniche,  per  la  costruzione  dei  nuovi
cimiteri, e la migliore  utilizzazione  delle  strutture  cimiteriali
esistenti.
  Cio'  puo'  consentire maggiore flessibilita' nel recupero di posti
salma oggi non  utilizzabili  che,  in  futuro,  potrebbero  divenire
oltremodo  importanti  in  vista  dell'incremento  di sepolture annue
atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.
  In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanita'
le  proposte  di  utilizzazione  di  loculi  per  la  tumulazione  in
strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  285/1990,  privi di spazio esterno
libero per il diretto accesso al feretro.
  In allegato sono precisate le modalita' per la presentazione  delle
proposte  di  applicazione  dell'art.  106  con  l'indicazione  della
documentazione tecnica di supporto alla  richiesta  e  gli  indirizzi
allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA