Art. 2.
  Sulle   isole   anzidette  possono  affluire  gli  autoveicoli  che
trasportano invalidi, purche' muniti  dell'apposito  contrassegno  di
cui  al  decreto  n.  1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dei trasporti rilasciato  da  una  competente
autorita' italiana o estera.