Art. 4.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquecentomila  a  lire  duemilioni  cosi' come previsto dal comma 2
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.