Art. 2. 1. Sulla base della misura di aliquota comunicata ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del successivo 7 aprile, i concessionari devono quantificare la parte delle somme di cui all'art. 1 di spettanza dello Stato e quella di spettanza del comune. Se per il comune di ubicazione degli immobili, indicato dal contribuente sul modulo di versamento, e' stata comunicata l'aliquota del 4 per mille oppure non e' stata comunicata l'aliquota, l'intero importo versato e' di spettanza dello Stato. Se, invece, per il detto comune e' stata comunicata un'aliquota superiore al 4 per mille, il concessionario deve: a) sommare gli importi versati dai contribuenti per quel determinato comune; b) sottrarre dal totale cosi' ottenuto la somma degli importi che i suddetti contribuenti hanno indicato come riferiti all'abitazione principale; c) ripartire tale differenza fra lo Stato e quel determinato comune, secondo il seguente rapporto: aliquota comunicata sta al detto importo differenziale come aliquota del 4 per mille sta ad X (X rappresenta la parte di spettanza dello Stato); per cui, ad esempio, se i totali di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente di 140 miliardi e 20 miliardi, e quindi l'importo differenziale e' di 120 miliardi, e l'aliquota comunicata dal comune cui si riferiscono i versamenti e' del 6 per mille, si ha, applicando il predetto rapporto, che 80 miliardi spettano allo Stato e 40 miliardi al comune; d) ripartire gli importi di cui alla lettera b) distintamente per ogni singolo versamento, operando il rapporto con riferimento all'importo indicato quale somma versata per l'abitazione principale maggiorato dell'importo indicato come detrazione per l'abitazione medesima e sottraendo tale maggiorazione dalla parte di spettanza dello Stato. Cosi', ad esempio, se l'importo versato per abitazione principale e' di 540.000 lire e la detrazione calcolata e' di 60.000 lire, con aliquota comunicata del 6 per mille, si ha: 6 sta a 600.000 lire come 4 sta a X; per cui X e' uguale a 400.000; 400.000 meno 60.000 = 340.000. Pertanto, per quel singolo versamento, 340.000 lire spettano allo Stato e 200.000 lire al comune. Parimenti, se l'importo versato per abitazione principale e' di 29.000 lire e la detrazione calcolata e' di 81.000 lire, con l'aliquota del 6 per mille, si ha che allo Stato non spetta alcun importo ed al comune spettano 29.000 lire. 2. Il totale degli importi risultanti dalle operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente rappresentata la parte di spettanza dello Stato e del comune.