Art. 2.
  1. Sulla base della misura di  aliquota  comunicata  ai  sensi  del
decreto  interministeriale  26  marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del  successivo  7  aprile,  i  concessionari  devono
quantificare  la  parte  delle  somme  di cui all'art. 1 di spettanza
dello Stato e quella di spettanza del comune. Se  per  il  comune  di
ubicazione  degli  immobili,  indicato dal contribuente sul modulo di
versamento, e' stata comunicata l'aliquota del 4 per mille oppure non
e' stata  comunicata  l'aliquota,  l'intero  importo  versato  e'  di
spettanza  dello  Stato.  Se,  invece,  per  il detto comune e' stata
comunicata un'aliquota superiore al 4 per  mille,  il  concessionario
deve:
    a)   sommare  gli  importi  versati  dai  contribuenti  per  quel
determinato comune;
    b) sottrarre dal totale cosi' ottenuto la somma degli importi che
i suddetti contribuenti hanno indicato come  riferiti  all'abitazione
principale;
    c)  ripartire  tale  differenza  fra  lo Stato e quel determinato
comune, secondo il seguente  rapporto:  aliquota  comunicata  sta  al
detto importo differenziale come aliquota del 4 per mille sta ad X (X
rappresenta  la parte di spettanza dello Stato); per cui, ad esempio,
se i totali di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente  di  140
miliardi  e  20  miliardi, e quindi l'importo differenziale e' di 120
miliardi, e l'aliquota comunicata dal comune  cui  si  riferiscono  i
versamenti  e'  del  6  per  mille,  si  ha,  applicando  il predetto
rapporto, che 80 miliardi  spettano  allo  Stato  e  40  miliardi  al
comune;
    d) ripartire gli importi di cui alla lettera b) distintamente per
ogni   singolo  versamento,  operando  il  rapporto  con  riferimento
all'importo indicato quale somma versata per l'abitazione  principale
maggiorato  dell'importo  indicato  come  detrazione per l'abitazione
medesima e sottraendo tale maggiorazione  dalla  parte  di  spettanza
dello  Stato.  Cosi', ad esempio, se l'importo versato per abitazione
principale e' di 540.000 lire e la detrazione calcolata e' di  60.000
lire, con aliquota comunicata del 6 per mille, si ha: 6 sta a 600.000
lire  come  4  sta  a  X; per cui X e' uguale a 400.000; 400.000 meno
60.000 = 340.000. Pertanto, per quel singolo versamento, 340.000 lire
spettano allo Stato e 200.000 lire al comune. Parimenti, se l'importo
versato per abitazione principale e' di 29.000 lire e  la  detrazione
calcolata  e'  di  81.000 lire, con l'aliquota del 6 per mille, si ha
che allo Stato non spetta alcun importo ed al comune spettano  29.000
lire.
  2.  Il totale degli importi risultanti dalle operazioni di cui alle
lettere c) e d)  del  comma  precedente  rappresentata  la  parte  di
spettanza dello Stato e del comune.