Art. 2.
                         Materiali e colori
  1. Nel rispetto dell'immagine dei vini a denominazione  di  origine
controllata  e garantita o a denominazione di origine controllata, il
confezionamento  di  detti  vini  per  l'immissione  al  consumo   in
recipienti  di capacita' nominale non superiore a 5 litri deve essere
effettuato in contenitori di vetro la cui  gamma  colorimetrica  puo'
variare  dalle  tonalita'  del  bianco, al giallo, al verde, al rosso
bruno, al marrone, al grigio-nero, di varia intensita'.
  2. I disciplinari di produzione possono consentire,  a  particolari
condizioni,  l'utilizzo  dei seguenti materiali: terraglia, ceramica,
porcellana e legno.
  3. Per il confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  in  recipienti  di  capacita' compresa tra 5 e 60 litri,
oltre ai suddetti materiali, e' ammesso l'uso di  acciaio  inox  alle
condizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1982.