Art. 3.
                          C a p a c i t a'
  1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  devono  essere
immessi  al consumo in recipienti di capacita' nominale non superiore
a litri 60.
  2. Nell'ambito delle capacita'  ammesse  dalle  norme  metrologiche
nazionali  e  comunitarie,  i  disciplinari  di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita ed  a  denominazione
di  origine controllata possono limitare il ventaglio delle capacita'
utilizzabili, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dei vini
cui i contenitori sono destinati.