Art. 3. C a p a c i t a' 1. I vini a denominazione di origine controllata devono essere immessi al consumo in recipienti di capacita' nominale non superiore a litri 60. 2. Nell'ambito delle capacita' ammesse dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie, i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata possono limitare il ventaglio delle capacita' utilizzabili, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dei vini cui i contenitori sono destinati.