Art. 4.
                              Chiusure
  1.  Per  le  sottospecificate  categorie  e  tipologie  di  vini  a
denominazione  di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri,
fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  stabilite  dai  relativi
disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue:
    a)  vini  a denominazione di origine controllata e garantita ed a
denominazione  di  origine  controllata  designati  con  la  menzione
"riserva"  o  con indicazione geografica aggiuntiva o con la menzione
"vigna" o con la menzione "superiore": utilizzo del tappo di  sughero
raso  bocca;  i  recipienti  di capacita' non superiore a 0,375 litri
possono utilizzare il tappo a vite;
    b) vini a  denominazione  di  origine  controllata  con  menzione
aggiuntiva  di  vitigno o di tipologia: utilizzo del tappo di sughero
raso bocca o del tappo a vite;
    c) vini  a  denominazione  di  origine  controllata  senza  aluna
specificazione  aggiuntiva:  utilizzo  dei  tipi di tappature ammesse
dalla vigente normativa in materia.
  2. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita ed
a denominazione di origine controllata  spumanti  la  chiusura  delle
bottiglie,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive stabilite dai
relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata, ai sensi
dell'art. 10 par. 1 del regolamento CEE n. 2333 del 13  luglio  1992,
con  tappo  a  forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad
entrare in contatto con gli alimenti,  trattenuto  da  un  fermaglio,
coperto  eventualmente  da  una capsula e rivestito da una lamina che
ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente  il  collo  della
bottiglia.  Le  bottiglie di contenuto nominale non superiore a 0,200
litri possono riportare un altro dispositivo di chiusura adeguato. In
ogni caso la tappatura a vite evocante  il  tappo  "a  fungo"  per  i
recipienti  di  capacita' non superiore a 0,200 litri e' riservata ai
vini spumanti.
  3. I vini a denominazione di origine controllata e garantita  ed  a
denominazione   di   origine  controllata  frizzanti  debbono  essere
confezionati in recipienti con le chiusure di cui al comma 1, esclusa
la tappatura con  tappo  "a  fungo";  e'  consentito  un  sistema  di
ancoraggio  del  tappo  raso  bocca. Fatte salve le disposizioni piu'
restrittive  dei  disciplinari  di   produzione,   in   deroga   alla
disposizione  di  cui  all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992,
concernente la riserva della tappatura "a fungo" ed "a gabbietta" per
i vini spumanti, la chiusura puo' essere effettuata come segue:
    a) per i vini a denominazione di origine controllata e  garantita
ed a denominazione di origine controllata frizzanti rossi e rosati il
cui  disciplinare  di  produzione  non prevede contemporaneamente una
tipologia spumante puo' essere utilizzata la tappatura "a fungo";
    b) negli  altri  casi,  solo  per  comprovati  motivi  di  ordine
tradizionale,  puo'  essere  consentita, mediante apposita deroga del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la chiusura con tappo  "a
fungo";
    c)  tuttavia  nei  casi a) e b) al fine di evitare ogni possibile
confusione con la tipologia spumante il dispositivo di chiusura  deve
essere  costituito  da  una  gabbietta  di  ancoraggio, eventualmente
ricoperta da una capsula di lunghezza non  superiore  a  7  cm  sulla
quale  figuri la dicitura "vino frizzante" in caratteri di dimensioni
non inferiore a 4 mm di altezza ed in una gamma cromatica  nettamente
risaltante  sul  fondo; tale dicitura deve risultare visibile in ogni
possibile campo di osservazione della bottiglia.