Art. 4. Chiusure 1. Per le sottospecificate categorie e tipologie di vini a denominazione di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri, fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue: a) vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata designati con la menzione "riserva" o con indicazione geografica aggiuntiva o con la menzione "vigna" o con la menzione "superiore": utilizzo del tappo di sughero raso bocca; i recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite; b) vini a denominazione di origine controllata con menzione aggiuntiva di vitigno o di tipologia: utilizzo del tappo di sughero raso bocca o del tappo a vite; c) vini a denominazione di origine controllata senza aluna specificazione aggiuntiva: utilizzo dei tipi di tappature ammesse dalla vigente normativa in materia. 2. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata spumanti la chiusura delle bottiglie, fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 10 par. 1 del regolamento CEE n. 2333 del 13 luglio 1992, con tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia. Le bottiglie di contenuto nominale non superiore a 0,200 litri possono riportare un altro dispositivo di chiusura adeguato. In ogni caso la tappatura a vite evocante il tappo "a fungo" per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri e' riservata ai vini spumanti. 3. I vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata frizzanti debbono essere confezionati in recipienti con le chiusure di cui al comma 1, esclusa la tappatura con tappo "a fungo"; e' consentito un sistema di ancoraggio del tappo raso bocca. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive dei disciplinari di produzione, in deroga alla disposizione di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992, concernente la riserva della tappatura "a fungo" ed "a gabbietta" per i vini spumanti, la chiusura puo' essere effettuata come segue: a) per i vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata frizzanti rossi e rosati il cui disciplinare di produzione non prevede contemporaneamente una tipologia spumante puo' essere utilizzata la tappatura "a fungo"; b) negli altri casi, solo per comprovati motivi di ordine tradizionale, puo' essere consentita, mediante apposita deroga del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la chiusura con tappo "a fungo"; c) tuttavia nei casi a) e b) al fine di evitare ogni possibile confusione con la tipologia spumante il dispositivo di chiusura deve essere costituito da una gabbietta di ancoraggio, eventualmente ricoperta da una capsula di lunghezza non superiore a 7 cm sulla quale figuri la dicitura "vino frizzante" in caratteri di dimensioni non inferiore a 4 mm di altezza ed in una gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo; tale dicitura deve risultare visibile in ogni possibile campo di osservazione della bottiglia.