Art. 5. Termini di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1 marzo 1994. 2. Le ditte detentrici di scorte di vini a denominazione di origine confezionati in maniera non conforme, possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo smaltimento delle scorte medesime, purche' entro il citato termine del 1 marzo 1994 presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando le caratteristiche dei recipienti e dei quantitativi di prodotto detenuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1993 Il Ministro: DIANA