Art. 5.
                       Termini di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili   a
decorrere dal 1  marzo 1994.
  2. Le ditte detentrici di scorte di vini a denominazione di origine
confezionati   in   maniera   non   conforme,  possono  continuare  a
commercializzare tali vini ai fini della loro immissione  al  consumo
fino  al completo smaltimento delle scorte medesime, purche' entro il
citato termine del 1  marzo 1994  presentino  apposita  comunicazione
all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
competente  per  territorio,  specificando  le  caratteristiche   dei
recipienti e dei quantitativi di prodotto detenuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA