Art. 2. Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sara' stabilita con successivo provvedimento. Nel caso risulti la mancanza di attivita' della societa' di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 1993 Il Ministro: SAVONA