Art. 2.
  Al commissario liquidatore spetta,  a  carico  della  liquidazione,
oltre  al  rimborso  delle  spese,  un  compenso  la cui misura sara'
stabilita con successivo provvedimento.
  Nel caso risulti la mancanza di attivita'  della  societa'  di  cui
all'art.  1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 luglio 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA