Art. 5. La presente ordinanza viene inviata alla regione Veneto ed agli enti locali interessati al fine di acquisire i parere di cui all'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Il presente provvedimento verra' sottoposto all'esame del comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, durante la prima seduta.