Art. 5.
  La presente ordinanza viene inviata alla  regione  Veneto  ed  agli
enti locali interessati al fine di acquisire i parere di cui all'art.
7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
  Il  presente provvedimento verra' sottoposto all'esame del comitato
per le aree naturali protette di cui all'art. 3  della  legge  del  6
dicembre 1991, n. 394, durante la prima seduta.