IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego; Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1988, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60, con il quale e' stata determinata in diciotto unita' la dotazione organica della nona qualifica funzionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196, con il quale sono state de- terminate, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in complessive 883 unita'; Viste la nota n. 1612 SG del 28 maggio 1992 e le note n. 3227 SG del 29 dicembre 1992 e n. 900 SG dell'8 aprile 1993, con le quali il Segretariato generale del Consiglio di Stato, a riscontro della nota n. 89580 del 27 giugno 1992 e della nota n. 7829 del 10 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica, ha proposto, adeguatamente motivandola, una diversa ripartizione dei contingenti dei profili professionali e delle dotazioni delle qualifiche funzionali del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ferma restando la consistenza numerica cumulativa delle dotazioni organiche del predetto personale, gia' determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989; Tenuto conto che le variazioni che si propongono con le citate note non comportano oneri finanziari aggiuntivi in quanto conseguenti ad un procedimento di reciproca compensazione, attuato mediante riduzione di complessive 25 unita' di personale appartenente ai profili professionali n. 3 "assistente amministrativo" (- 6 unita'), e n. 176 "assistente giudiziario" (- 19 unita'), entrambi ascritti alla sesta qualifica funzionale, e corrispondente incremento, per un pari complessivo numero di unita', nei profili professionali n. 11 "autista meccanico" di quarta qualifica funzionale (+ 14 unita') e n. 24 "addetto ai servizi ausiliari e di anticamera" di terza qualifica funzionale (+ 11 unita'), il cui contingente e' altresi' incrementato del numero dei posti pari alla consistenza del profilo n. 10 "conducente di automezzi", ascritto alla medesima terza qualifica funzionale, contestualmente soppresso; Preso atto che sulla proposta avanzata con la nota sopra citata e' intervenuta intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., che ha manifestato il proprio assenso con telegramma n. 11124 del 6 maggio 1993; Ritenuto che, pertanto, si rende possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale predetto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo medesimo; Decreta: Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono determinate secondo l'allegata tabella A che sostituisce quella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196, citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 giugno 1993 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE __________________ AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.