IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n. 44;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha delegato il Ministro per la funzione  pubblica  ad  esercitare  le
funzioni in materia di pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  interministeriale  15 febbraio 1988, registrato
alla Corte dei conti il 30 agosto 1988,  registro  n.  3  Presidenza,
foglio n. 60, con il quale e' stata determinata in diciotto unita' la
dotazione organica della nona qualifica funzionale ai sensi dell'art.
21,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
ottobre  1989,  registrato  alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990,
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196, con il quale sono state  de-
terminate,  ai  sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
le dotazioni organiche delle  qualifiche  funzionali  e  dei  profili
professionali  del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in complessive  883
unita';
  Viste  la  nota  n. 1612 SG del 28 maggio 1992 e le note n. 3227 SG
del 29 dicembre 1992 e n. 900 SG dell'8 aprile 1993, con le quali  il
Segretariato  generale del Consiglio di Stato, a riscontro della nota
n. 89580 del 27 giugno 1992 e della nota n. 7829 del  10  marzo  1993
del  Dipartimento della funzione pubblica, ha proposto, adeguatamente
motivandola, una diversa ripartizione  dei  contingenti  dei  profili
professionali  e  delle  dotazioni  delle  qualifiche  funzionali del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei
tribunali  amministrativi  regionali,  ferma  restando la consistenza
numerica cumulativa delle dotazioni organiche del predetto personale,
gia' determinate con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 ottobre 1989;
  Tenuto conto che le variazioni che si propongono con le citate note
non  comportano  oneri finanziari aggiuntivi in quanto conseguenti ad
un  procedimento  di  reciproca   compensazione,   attuato   mediante
riduzione  di  complessive  25  unita'  di  personale appartenente ai
profili professionali n. 3 "assistente amministrativo" (- 6  unita'),
e  n.  176  "assistente giudiziario" (- 19 unita'), entrambi ascritti
alla sesta qualifica funzionale, e corrispondente incremento, per  un
pari  complessivo  numero  di unita', nei profili professionali n. 11
"autista meccanico" di quarta qualifica funzionale (+ 14 unita') e n.
24 "addetto ai servizi ausiliari e di anticamera" di terza  qualifica
funzionale (+ 11 unita'), il cui contingente e' altresi' incrementato
del  numero  dei  posti  pari  alla  consistenza  del  profilo  n. 10
"conducente di automezzi", ascritto  alla  medesima  terza  qualifica
funzionale, contestualmente soppresso;
  Preso  atto che sulla proposta avanzata con la nota sopra citata e'
intervenuta intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello  Stato  -  I.G.O.P.,  che ha manifestato il proprio assenso con
telegramma n. 11124 del 6 maggio 1993;
  Ritenuto che, pertanto, si rende possibile procedere all'attuazione
di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni  organiche  del
personale  predetto  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  previa  informazione   alle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, fatta  comunque  salva  l'applicazione  dell'art.  31  del
decreto legislativo medesimo;
                              Decreta:
  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale di segreteria e ausiliario del  Consiglio
di  Stato  e  dei tribunali amministrativi regionali sono determinate
secondo l'allegata  tabella  A  che  sostituisce  quella  annessa  al
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989,
registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990,  registro  n.  3
Presidenza,  foglio  n.  196,  citato  in premessa, e che costituisce
parte integrante del presente decreto.
   Roma, 3 giugno 1993
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                         CASSESE
                         __________________
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del
          decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.