Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome provvedono a raccogliere da
tutti gli istituti di cura presenti nel proprio territorio le
informazioni di cui all'art. 2 e a controllarne la qualita'. Allo
scopo di assicurare l'uniformita' delle procedure di controllo, il
Ministero della sanita' provvede a definire appositi criteri e stand-
ard.
2. Le regioni e le province autonome inviano trimestralmente al
Ministero della sanita' - Servizio centrale della programmazione
sanitaria, mediante supporto magnetico, le informazioni relative alle
seguenti variabili, che costituiscono debito informativo nei
confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni
riportate nell'allegato disciplinare tecnico:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) comune di nascita;
5) stato civile;
6) luogo di residenza;
7) cittadinanza;
8) regione di appartenenza;
9) unita' sanitaria locale di iscrizione;
10) regime di ricovero;
11) data di ricovero;
12) onere della degenza;
13) tipo di ricovero;
14) motivo del ricovero;
15) traumatismi o intossicazioni;
16) reparto di dimissione;
17) area funzionale di dimissione;
18) data di dimissione o morte;
19) modalita' di dimissione;
20) riscontro autoptico;
21) diagnosi principale alla dimissione;
22) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale
(in numero non superiore a tre);
23) intervento chirurgico principale o parto;
24) altri interventi e procedure (in numero non superiore a tre);
25) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
26) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di
presenza.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero della sanita' le informazioni rela-
tive ai dimessi nel terzo trimestre dell'anno precedente; entro il 30
giugno, le informazioni relative ai dimessi nel quarto trimestre
dell'anno precedente; entro il 30 settembre, le informazioni relative
ai dimessi nel primo trimestre dell'anno in corso; entro il 31
dicembre, le informazioni relative al secondo trimestre dell'anno in
corso.
4. I contenuti delle variabili di cui al presente articolo ed i
relativi sistemi di codifica sono fissati nell'allegato disciplinare
tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.