Art. 5. Per i soggetti di diritto privato e di diritto pubblico le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto hanno validita' triennale. Al termine del triennio, previa verifica del mantenimento delle condizioni e dei requisiti, possono essere rinnovate. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero della sanita' per il tramite della commissione di cui al precedente art. 4 che ha provveduto ad accertare i requisiti, puo' procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni. Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria o da altre convenzionate come da art. 2, comma 4, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte della commissione che ha provveduto ad accertare i requisiti e che e' tenuta a comunicare entro trenta giorni eventuale parere negativo.