Art. 5.
  Per i  soggetti  di  diritto  privato  e  di  diritto  pubblico  le
autorizzazioni   rilasciate  ai  sensi  del  presente  decreto  hanno
validita' triennale. Al termine del  triennio,  previa  verifica  del
mantenimento   delle  condizioni  e  dei  requisiti,  possono  essere
rinnovate.
  Nel periodo di validita'  dell'autorizzazione  il  Ministero  della
sanita'  per il tramite della commissione di cui al precedente art. 4
che ha  provveduto  ad  accertare  i  requisiti,  puo'  procedere  al
controllo  periodico  della  esistenza  dei presupposti di base delle
autorizzazioni.
  Qualora si renda necessario, per  esami  e  prove  particolari,  il
ricorso  a  strutture  diverse dalla propria o da altre convenzionate
come  da  art.  2,  comma  4,  l'organismo  deve  ottenere  esplicita
preventiva   autorizzazione   da   parte  della  commissione  che  ha
provveduto ad accertare i requisiti e  che  e'  tenuta  a  comunicare
entro trenta giorni eventuale parere negativo.