Art. 2. Nell'area di cui all'art. 1 sono vietate le seguenti attivita': a) la circolazione di mezzi natanti di qualsisi tipo, fatta eccezione per quelli necessari alle attivita' di manutenzione e vigilanza; b) l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo; ogni azione di disturbo della fauna selvatica, nonche' la raccolta e distruzione di uova e nidi e l'immissione di specie estranee; c) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi specie; d) l'esercizio della pesca; e) la modifica del regime delle acque ad eccezione degli interventi destinati al mantenimento della zona umida; f) la manomissione, l'alterazione, ed il danneggiamento in qualsiasi modo dei biotopi naturali e seminaturali; g) l'immissione di cani, per qualunque motivo; h) l'apposizione di segnalatica pubblicitaria; i) accenzione di fuochi; l) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetali arboree ed arbustive; m) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica dei luoghi in questione; n) l'apertura e la coltivazione di cave e discariche; o) l'attraversamento con gasdotti, oleodotti, linee elettriche, ferroviarie e stradali; p) l'effettuazione di qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con le finalita' istitutive dell'area; g) l'esercitazione di qualsisi attivita' ricettiva extra alberghiera; r) l'effettuazione di competizioni che facciano uso di mezzi meccanici, compresi l'aeromodellismo e il volo a vela, nonche' lo sparo di fuochi artificiali e pirotecnici in qualsiasi periodo dell'anno; s) sorvolare con mezzi aerei l'area protetta a meno di 700 metri dal suolo, fatti salvi gli aeromobili adibiti ad operazioni di soccorso e di vigilanza. Il divieto di cui alla lettera r) del precedente comma, e' esteso fino a 300 metri dal perimetro dell'area di cui all'art. 1.