Art. 2.
  Nell'area di cui all'art. 1 sono vietate le seguenti attivita':
    a)  la  circolazione  di  mezzi  natanti  di qualsisi tipo, fatta
eccezione  per  quelli  necessari  alle  attivita'  di manutenzione e
vigilanza;
    b)  l'esercizio  della  caccia  e dell'uccellagione praticate con
qualsiasi  mezzo;  ogni  azione  di  disturbo  della fauna selvatica,
nonche'  la  raccolta  e distruzione di uova e nidi e l'immissione di
specie estranee;
    c) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi specie;
    d) l'esercizio della pesca;
    e)  la  modifica  del  regime  delle  acque  ad  eccezione  degli
interventi destinati al mantenimento della zona umida;
    f)  la  manomissione,  l'alterazione,  ed  il  danneggiamento  in
qualsiasi modo dei biotopi naturali e seminaturali;
    g) l'immissione di cani, per qualunque motivo;
    h) l'apposizione di segnalatica pubblicitaria;
    i) accenzione di fuochi;
    l)   il  danneggiamento  e  la  raccolta  delle  specie  vegetali
spontanee,  con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti,
a  filari  di  alberi,  a  siepi  o  formazioni  vegetali  arboree ed
arbustive;
    m)  l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora
spontanea  o  alla  flora  inserita  come componente paesaggistica in
tempi remoti e divenuta caratteristica dei luoghi in questione;
    n) l'apertura e la coltivazione di cave e discariche;
    o)  l'attraversamento  con gasdotti, oleodotti, linee elettriche,
ferroviarie e stradali;
    p)   l'effettuazione   di   qualsiasi   intervento  di  ulteriore
urbanizzazione,  fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria
o  straordinaria  e  di  ristrutturazione  finalizzata  al  riuso dei
manufatti  esistenti  per  attivita'  compatibili  con  le  finalita'
istitutive dell'area;
    g)   l'esercitazione   di   qualsisi  attivita'  ricettiva  extra
alberghiera;
    r)  l'effettuazione  di  competizioni  che  facciano uso di mezzi
meccanici,  compresi  l'aeromodellismo  e  il volo a vela, nonche' lo
sparo  di  fuochi  artificiali  e  pirotecnici  in  qualsiasi periodo
dell'anno;
    s)  sorvolare con mezzi aerei l'area protetta a meno di 700 metri
dal  suolo,  fatti  salvi  gli  aeromobili  adibiti  ad operazioni di
soccorso e di vigilanza.
  Il  divieto  di cui alla lettera r) del precedente comma, e' esteso
fino a 300 metri dal perimetro dell'area di cui all'art. 1.