Art. 4.
  L'importatore deve notificare  ogni  importazione  con  sufficiente
anticipo ai servizi fitosanitari regionali indicando:
   il tipo di materiale e il quantitativo;
   la data dichiarata d'importazione;
   l'azienda dove verranno messe a dimora le piantine.
  I  servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni dovute
e verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente  nelle
aziende segnalate.