Art. 4. L'importatore deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali indicando: il tipo di materiale e il quantitativo; la data dichiarata d'importazione; l'azienda dove verranno messe a dimora le piantine. I servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni dovute e verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.