IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della Commissione recante modalita' di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernente l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 riguardante norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici; Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 concernente norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica; Visti i propri decreti 30 luglio 1987, 5 agosto 1988, 3 agosto 1989, 17 settembre 1990, 6 agosto 1991, 11 agosto 1992 ed integrazioni, contenenti norme per l'utilizzazione in via transitoria delle indicazioni geografiche e delle relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalle rispettive vendemmie; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica; Considerata la necessita' di rispettare le compatibilita' di designazione fra i vini da tavola e i vini D.O.C. e D.O.C.G., ai sensi della citata regolamentazione CEE, nonche' della legge n. 164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilita' di utilizzo del nome del vitigno, per la designazione dei vini non rientranti nella categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante; Considerata altresi' la necessita', ai sensi dell'art. 7, comma 7 della citata legge, di accordare la proprieta' di utilizzo dei nomi geografici relativi a comuni, frazioni o zone amministrativamente definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario evitare autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette unita' amministrative per la designazione di vini da tavola non riferite al rispetto di un pregresso diritto, il quale puo' essere esercitato solo nel lasso di tempo previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 32 della stessa legge n. 164/1990; Ritenuto necessario seguire i criteri generali di classificazione previsti dalla legge n. 164/1992 e che in tale ottica occorre revocare i decreti ministeriali di autorizzazione all'utilizzo di nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da tavola che non siano stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977; Tenuto conto della necessita' di consentire l'utilizzo del nome del vitigno anche per le produzioni precedentemente designate con indicazioni geografiche non piu' autorizzate ai sensi del presente decreto; Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in merito alla prosecuzione transitoria, per la vendemmia 1993 dell'uso delle indicazioni geografiche; Sentito il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo interpellate; Ferma restando la possibilita' di utilizzare per la designazione dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993 le indicazioni geografiche gia' autorizzate con specifici decreti ministeriali nei termini sopra specificati; Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di autorizzare in via transitoria, nell'attesa dell'integrale applicazione della citata legge n. 164/1992, anche per taluni vini da tavola derivati dalle uve della vendemmia 1993, l'uso di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi, tenendo conto delle rivendicazioni delle varie indicazioni geografiche effettuate nella precedente campagna vendemmiale 1992; Decreta: Art. 1. Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1993 1. E' consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1993, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto, a condizione che i produttori interessati provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.