IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio
1989 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3201/90  della Commissione recante
modalita' di applicazione per la designazione e la presentazione  dei
vini e dei mosti di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernente
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio  decreto  11  luglio  1989   riguardante   norme
concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei
vini tipici;
  Visto   il   proprio  decreto  6  ottobre  1989  concernente  norme
integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per  i
vini   a   denominazione   di  origine  controllata  e  garantita,  a
denominazione  di  origine  controllata,  tipici  e  da   tavola   ad
indicazione geografica;
  Visti  i  propri  decreti  30  luglio 1987, 5 agosto 1988, 3 agosto
1989,  17  settembre  1990,  6  agosto  1991,  11  agosto   1992   ed
integrazioni, contenenti norme per l'utilizzazione in via transitoria
delle indicazioni geografiche e delle relative indicazioni aggiuntive
per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalle rispettive
vendemmie;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, concernente la nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in  particolare
l'art.  32,  comma  3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle
indicazioni geografiche per i vini  da  tavola  non  riconosciute  ad
indicazione geografica tipica;
  Considerata  la  necessita'  di  rispettare  le  compatibilita'  di
designazione fra i vini da tavola e i  vini  D.O.C.  e  D.O.C.G.,  ai
sensi  della  citata  regolamentazione  CEE,  nonche'  della legge n.
164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilita' di utilizzo
del nome del vitigno, per la designazione  dei  vini  non  rientranti
nella  categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai nomi
geografici di zone viticole di ampiezza rilevante;
  Considerata altresi' la necessita', ai sensi dell'art. 7,  comma  7
della  citata  legge, di accordare la proprieta' di utilizzo dei nomi
geografici relativi a comuni,  frazioni  o  zone  amministrativamente
definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario
evitare  autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette unita'
amministrative per la designazione di vini da tavola non riferite  al
rispetto  di  un  pregresso  diritto, il quale puo' essere esercitato
solo nel lasso di tempo  previsto  dalle  norme  transitorie  di  cui
all'art. 32 della stessa legge n. 164/1990;
  Ritenuto  necessario  seguire i criteri generali di classificazione
previsti dalla legge  n.  164/1992  e  che  in  tale  ottica  occorre
revocare  i  decreti  ministeriali  di autorizzazione all'utilizzo di
nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da  tavola  che
non  siano  stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto ministeriale 21 dicembre 1977;
  Tenuto conto della necessita' di consentire l'utilizzo del nome del
vitigno  anche  per  le  produzioni  precedentemente  designate   con
indicazioni  geografiche  non  piu' autorizzate ai sensi del presente
decreto;
  Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini  in  merito  alla  prosecuzione
transitoria,  per  la  vendemmia  1993  dell'uso  delle   indicazioni
geografiche;
  Sentito  il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo
interpellate;
  Ferma restando la possibilita' di utilizzare  per  la  designazione
dei  vini  da  tavola provenienti dalla vendemmia 1993 le indicazioni
geografiche gia' autorizzate con specifici decreti  ministeriali  nei
termini sopra specificati;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza
di  autorizzare  in  via  transitoria,   nell'attesa   dell'integrale
applicazione della citata legge n. 164/1992, anche per taluni vini da
tavola  derivati dalle uve della vendemmia 1993, l'uso di indicazioni
geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi,  tenendo  conto  delle
rivendicazioni  delle  varie indicazioni geografiche effettuate nella
precedente campagna vendemmiale 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1993
  1.  E'  consentita   la   utilizzazione,   nella   designazione   e
presentazione  dei  vini  da tavola prodotti da uve provenienti dalla
vendemmia 1993, delle indicazioni geografiche e relativi  riferimenti
o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto,
a  condizione  che  i  produttori interessati provvedano a presentare
alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura
competenti  per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art.
17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.