Art. 2.
                Norme di designazione e presentazione
  1.  Le  indicazioni  geografiche di cui all'allegato 1 non potranno
essere  utilizzate  come  denominazione  di  origine  controllata,  o
controllata  e  garantita o parte di esse, ad eccezione delle deroghe
di cui all'art. 4, par. 4 del regolamento CEE n. 2392/89.
  2. I vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993 designati  con
indicazioni  geografiche  di  ampiezza  uguale o inferiore al comune,
autorizzate con il presente decreto oppure riconosciute con specifici
decreti, non possono utilizzare, in abbinamento al  nome  geografico,
il nome del vitigno.
  3.  L'esigenza  dell'indicazione del nome del vitigno potra' essere
eventualmente  assicurata  tramite  l'utilizzazione  di   indicazioni
geografiche  relative  a  zone  di  produzione  di  maggiore ampiezza
territoriale, includenti le indicazioni geografiche di cui  al  comma
precedente, alle condizioni specificate al comma 4.
  4. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche
di  cui  al  precedente  comma,  riferite a zone di produzione per le
quali e' stata specificatamente accordata, nella lista  regionale  di
cui  all'allegato  1, la possibilita' di fare riferimento al nome dei
vitigni raccomandati od autorizzati per le  relative  province,  tale
uso  deve  essere  effettuato  nel rispetto della specifica normativa
nazionale e comunitaria, in particolare osservando la  compatibilita'
e  le  limitazioni  per l'indicazione del nome del vitigno, affinche'
sia evitato ogni rischio di  confusione  tra  i  vini  da  tavola  in
questione   e   le   denominazioni   di   origine  controllata  e  le
denominazioni di origine controllata e garantita.
  5.   Nella   designazione   e   presentazione   delle   indicazioni
geografiche,  gia'  riconosciute con specifici decreti ministeriali o
autorizzate ai sensi del presente decreto, ove il nome della varieta'
di  vite  comprenda  un   nome   geografico,   si   deve   utilizzare
esclusivamente   il  suo  sinonimo  previsto  nell'allegato  III  del
regolamento CEE 3201/90.
  6. Nella designazione dei vini da tavola ad indicazione  geografica
i  caratteri  utilizzati  per  richiamare  il nome del vitigno devono
essere di dimensioni inferiori o al massimo uguali  di  quelli  usati
per  l'indicazione  del nome geografico. L'applicazione di tale norma
e'  subordinata  all'emanazione  del  decreto  ministeriale  di   cui
all'art.  22  della  legge  n.  164  del  10  febbraio  1992,  previa
acquisizione del parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.