Art. 2. Norme di designazione e presentazione 1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 non potranno essere utilizzate come denominazione di origine controllata, o controllata e garantita o parte di esse, ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 4, par. 4 del regolamento CEE n. 2392/89. 2. I vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993 designati con indicazioni geografiche di ampiezza uguale o inferiore al comune, autorizzate con il presente decreto oppure riconosciute con specifici decreti, non possono utilizzare, in abbinamento al nome geografico, il nome del vitigno. 3. L'esigenza dell'indicazione del nome del vitigno potra' essere eventualmente assicurata tramite l'utilizzazione di indicazioni geografiche relative a zone di produzione di maggiore ampiezza territoriale, includenti le indicazioni geografiche di cui al comma precedente, alle condizioni specificate al comma 4. 4. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche di cui al precedente comma, riferite a zone di produzione per le quali e' stata specificatamente accordata, nella lista regionale di cui all'allegato 1, la possibilita' di fare riferimento al nome dei vitigni raccomandati od autorizzati per le relative province, tale uso deve essere effettuato nel rispetto della specifica normativa nazionale e comunitaria, in particolare osservando la compatibilita' e le limitazioni per l'indicazione del nome del vitigno, affinche' sia evitato ogni rischio di confusione tra i vini da tavola in questione e le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita. 5. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche, gia' riconosciute con specifici decreti ministeriali o autorizzate ai sensi del presente decreto, ove il nome della varieta' di vite comprenda un nome geografico, si deve utilizzare esclusivamente il suo sinonimo previsto nell'allegato III del regolamento CEE 3201/90. 6. Nella designazione dei vini da tavola ad indicazione geografica i caratteri utilizzati per richiamare il nome del vitigno devono essere di dimensioni inferiori o al massimo uguali di quelli usati per l'indicazione del nome geografico. L'applicazione di tale norma e' subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 22 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, previa acquisizione del parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.