IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche'
operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto
di enti morali in  base  alle  disposizioni  vigenti  e  ritenuto  di
utilizzare  gli  importi  di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote dei  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1› agosto 1993/1998,
da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti;  detta  emissione  e'
incrementabile  per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego   o   di
investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni del Tesoro poliennali 10% - 1›
agosto 1993/1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali,  da
destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi da destinare  esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli nominativi o di investimenti di
capitali menzionate nelle premesse,  da  effettuare  per  il  tramite
della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1› febbraio ed il  1›  agosto  di  ogni
anno di durata del prestito.