Art. 10.
  In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni
sono emessi senza l'indicazione di prezzo base  di  collocamento,  le
richieste  effettuate  a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non
vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.
  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel  caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta  si
determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,  costituiscono  la  meta'
dell'importo domandato;
    b)  si  individua  il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il prezzo di esclusione sara' reso  noto  nel  medesimo  comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.