Art. 11.
  L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo  meno  elevato
tra  quelli  offerti  dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se
pro-quota.
  Nel caso di offerte al prezzo  marginale  che  non  possano  essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
  Qualora  fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione  e  i  buoni  vengono proporzionalmente distribuiti agli
altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale
soddisfacimento;  ove  rimanga  una  quota  residua,   questa   viene
attribuita alla Banca d'Italia.