Art. 14.
  La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del  tesoro  -
Servizio  secondo  entro  quindici  giorni dalla data prevista per il
regolamento dei buoni sottoscritti, i  quantitativi  per  taglio  dei
buoni  al  portatore  da  spedire  alle  singole sezioni di tesoreria
provinciale, per la successiva  consegna  alle  filiali  della  Banca
stessa.
  La  consegna  dei  buoni  al  portatore avra' inizio dalla data che
sara'  resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale.