Art. 15.
  Le sottoscrizioni, da effettuare per  il  tramite  della  Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria
centrale dello Stato, a cura
del  cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o
su presentazione di titoli nominativi scaduti  e  non  prescritti  da
reimpiegare.
  Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base
alle  richieste  delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1›
agosto 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 3 agosto 1993  e
termineranno  il  giorno  precedente  la  data di iscrizione nel Gran
Libro del debito pubblico  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  della
prossima emissione.
  La   Tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanze di versamento al bilancio  dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione  degli  articoli  precedenti,   dei   nuovi   buoni
nominativi  da  emettere,  che  fruttano  interessi  dalla data delle
quietanze stesse. In caso di presentazione di  titoli  nominativi  da
reimpiegare,  il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra  il  capitale  nominale  stesso  ed   il   relativo   prezzo   di
aggiudicazione,   nonche'  l'eventuale  importo  corrispondente  alla
frazione inferiore a lire  centomila  del  titolo  presentato;  sara'
operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge
19  settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta
legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed  il  pagamento  delle
somme  comunque  provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui
trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili,  le  disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.