Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei  buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei
titoli da  rimborsare  e  il  prezzo  di  aggiudicazione  di  cui  al
precedente    art.    1    dei    predetti   buoni,   tenendo   conto
dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o  per  eccesso,  a
norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Nel  caso di riapertura delle emissioni di cui al presente decreto,
ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata  al  comma
precedente,  il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione
della prima "tranche" del prestito.