Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino  ad  un  massimo  di  tre,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di lira oppure di  un  multiplo  di  detta
cifra;  eventuali  variazioni  di importo diverso vengono arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale nominale.
  Sul  modulo  di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali l'operatore intende effettuare il versamento di  quanto  dovuto
per i titoli risultati assegnati.