Art. 3.
                       Detenzione domiciliare
 
  1.  Nel comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354 (a) , le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:  "tre
anni"; al n. 1) le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"cinque  anni";  al  n. 3) le parole: "65 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "60 anni".
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 47- ter  della  legge  26
          luglio  1975,  n. 354, inserito dall'art. 13 della legge 10
          ottobre 1986, n. 663, come modificato dall'art. 1 del  D.L.
          13  maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella
          legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
             "Art. 47-ter (Detenzione domiciliare) .  -  1.  La  pena
          della  reclusione  non  superiore  a  tre  anni,  anche  se
          costituente parte residua di maggior pena, nonche' la  pena
          dell'arresto,  possono  essere  espiate, se non vi e' stato
          affidamento in prova al  servizio  sociale,  nella  propria
          abitazione  o in altro luogo di privata dimora ovvero in un
          luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
              1) donna incinta o che allatta la propria prole  ovvero
          madre  di  prole  di  eta'  inferiore a cinque anni con lei
          convivente;
              2) persona  in  condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi  che  richiedono  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali;
              3) persona di eta' superiore  a  60  anni,  se  inabile
          anche parzialmente;
              4)  Persona  di  eta' minore di 21 anni, per comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
             2. (Abrogato).
             3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita
          nei confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o
          ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di
          essa, in regime  di  arresti  domiciliari,  si  applica  la
          procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.
             4.   Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-quater
          del  codice di procedura penale. Si applica il quinto comma
          del medesimo articolo. Determina e impartisce  altresi'  le
          disposizioni  per gli interventi del servizio sociale. Tali
          prescrizioni e disposizioni possono essere  modificate  dal
          magistrato  di  sorveglianza competente per il luogo in cui
          si svolge la detenzione domiciliare.
             5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta  la
          detenzione   domiciliare   non   e'  sottoposto  al  regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento    di    esecuzione.    Nessun    onere   grava
          sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare.
             6.   La   detenzione   domiciliare  e'  revocata  se  il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure.
             7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare
          le condizioni previste nel comma 1.
             8. Il condanato che,  essendo  in  stato  di  detenzione
          nella  propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
          nel  comma  1,  se  ne  allontana,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo   385   del  codice  penale.  Si  applica  la
          disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
             9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8  importa
          la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne importa la
          revoca".