Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche 1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (a), e' sostituito dal seguente: "L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (b) ".
(a) Il testo vigente dell'art. 37 del regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 37 (Corrispondenza telefonica). - I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica. La corrispondenza telefonica con altre persone puo' essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le esigenze. Il detenuto o l'internato che intende effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica e' di sei minuti. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi e' trasmesso in copia al Ministero. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato puo' essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempreche' non ostino particolari motivi di cautela". (b) Il testo dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nella nota (a) all'art. 1.