Art. 4.
        Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche
 
  1.  Il  comma ottavo dell'articolo 37 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.  431  (a),
e' sostituito dal seguente:
  "L'autorita'   giudiziaria   competente  a  disporre  il  visto  di
controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi  dell'articolo  18
della   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  puo'  disporre  che  le
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a  mezzo  di
idonee  apparecchiature.  E'  sempre  disposta la registrazione delle
conversazioni telefoniche autorizzate  su  richiesta  di  detenuti  o
internati  per  i  reati indicati nell'articolo 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (b) ".
 
             (a)  Il  testo  vigente  dell'art.  37  del  regolamento
          approvato   con   D.P.R.  29  aprile  1976,  n.  431,  come
          modificato dall'art. 9 del D.P.R.  18 maggio 1989, n.  248,
          e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 37 (Corrispondenza telefonica). - I detenuti e gli
          internati  possono  essere  autorizzati alla corrispondenza
          telefonica con i familiari o con le persone conviventi  una
          volta   ogni  quindici  giorni,  solo  quando  non  abbiano
          usufruito di colloqui con alcun familiare o  convivente  da
          almeno  quindici  giorni;  essi  possono,  altresi', essere
          autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con
          i familiari o con le persone conviventi  in  occasione  del
          loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.
             L'imputato  autorizzato  alla  corrispondenza telefonica
          dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo  la  sentenza
          di  primo  grado,  dal  magistrato  di  sorveglianza  viene
          ammesso  ad  usufruire  di  tale  corrispondenza   con   la
          frequenza indicata nel primo comma.
             L'autorizzazione  di cui al comma precedente puo' essere
          concessa, oltre i limiti ivi stabiliti,  in  considerazione
          di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano
          di   effettuare   utilmente   la  necessaria  comunicazione
          attraverso il ricorso ai  colloqui  e  alla  corrispondenza
          epistolare o telegrafica.
             La  corrispondenza  telefonica  con  altre  persone puo'
          essere consentita solo quando vi siano eccezionali  ragioni
          di urgenza.
             In  ogni  istituto  sono  installati uno o piu' telefoni
          secondo le esigenze.
             Il detenuto o  l'internato  che  intende  effettuare  la
          comunicazione  telefonica  deve  rivolgere  istanza scritta
          all'autorita' competente, indicando il numero richiesto, la
          persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza.
             Il contatto telefonico  viene  stabilito  dal  personale
          dell'istituto.   La   durata  massima  della  conversazione
          telefonica e' di sei minuti.
          L'autorita'  giudiziaria  competente a disporre il visto di
          controllo  sulla   corrispondenza   epistolare   ai   sensi
          dell'articolo  18  della legge 26 luglio 1975, n. 354, puo'
          disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate
          e registrate a mezzo di idonee apparecchiature.  E'  sempre
          disposta  la  registrazione delle conversazioni telefoniche
          autorizzate su richiesta di  detenuti  o  internati  per  i
          reati  indicati  nell'articolo 4- bis della legge 26 luglio
          1975, n.  354.
             Le autorizzazioni alla  corrispondenza  telefonica  sono
          date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento
          di  autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone
          diverse dai familiari e  dai  conviventi  e'  trasmesso  in
          copia al Ministero.
             La  corrispondenza  telefonica  e'  effettuata  a  spese
          dell'interessato.
             La contabilizzazione della spesa  avviene  per  ciascuna
          telefonata e contestualmente ad essa.
             In  caso  di  chiamata  dall'esterno  diretta  ad  avere
          corrispondenza telefonica con i detenuti e  gli  internati,
          all'interessato  puo'  essere  data  solo comunicazione del
          nominativo  dichiarato  dalla  persona  che   ha   chiamato
          sempreche' non ostino particolari motivi di cautela".
             (b)  Il  testo  dell'art.  4-  bis della legge 26 luglio
          1975, n. 354, come modificato dalla legge  qui  pubblicata,
          e' riportato nella nota (a) all'art. 1.