Art. 5. Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi 1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a), le parole: "entro il limite di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di un anno"; le parole: "entro il limite di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di sei mesi"; le parole: "entro il limite di un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di tre mesi". (( 1-bis. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. )) (( 689, e' abrogato (b). ))
(a) Il testo vigente dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante depenalizzazione e modifiche al sistema penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione". (b) L'art. 54 della legge n. 689/81 prevedeva la possibilita' di sostituire la pena detentiva breve con la pena sostitutiva di cui all'art. 53 della stessa legge, il cui testo e' riportato nella nota (a) all'articolo in commento, quando si trattasse di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.