Art. 5.
          Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive
                     delle pene detentive brevi
 
  1.  Nel  primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (a), le parole: "entro il limite di sei mesi" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "entro  il limite di un anno"; le parole: "entro il
limite di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  limite
di sei mesi"; le parole: "entro il limite di un mese" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il limite di tre mesi".
(( 1-bis. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n.           ))
(( 689, e' abrogato (b).                                           ))
 
             (a)  Il  testo  vigente  dell'art.  53  della  legge  24
          novembre  1981,  n.    689,  recante   depenalizzazione   e
          modifiche  al  sistema  penale, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 53 (Sostituzione di pene detentive  brevi).  -  Il
          giudice,  nel  pronunciare  sentenza  di  condanna,  quando
          ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva
          entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la
          semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro
          il limite  di  sei  mesi  puo'  sostituirla  anche  con  la
          liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare
          entro  il  limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con
          la pena pecuniaria della specie corrispondente.
             La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo  i
          criteri  indicati  dall'art.  57  della  presente  legge  e
          dall'art. 135 del codice penale.  Alla  sostituzione  della
          pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi'
          gli  articoli  133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice
          penale.
             Le norme del codice  di  procedura  penale  relative  al
          giudizio  per decreto si applicano anche quando il pretore,
          nei  procedimenti  per  i  reati  perseguibili   d'ufficio,
          ritiene  di  dover  infliggere  la  multa  o  l'ammenda  in
          sostituzione di una  pena  detentiva.  Nel  decreto  devono
          essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
             Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando
          per  ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena
          detentiva, si tiene conto dei  limiti  indicati  nel  primo
          comma  soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il
          reato  piu'  grave.  Quando  la  sostituzione  della   pena
          detentiva  e'  ammissibile  soltanto  per  alcuni reati, il
          giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo
          fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i
          quali opera la sostituzione".
             (b)  L'art.  54  della  legge  n.  689/81  prevedeva  la
          possibilita'  di  sostituire la pena detentiva breve con la
          pena sostitutiva di cui all'art. 53 della stessa legge,  il
          cui  testo  e'  riportato  nella  nota  (a) all'articolo in
          commento,  quando  si  trattasse di reati di competenza del
          pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione,
          da un giudice superiore o commessi da persone minori  degli
          anni diciotto.