Art. 7. Servizio sanitario 1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (a) e dell'articolo 17 del (( regolamento approvato con )) decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (b), e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorita' abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono piu' ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi e' una divisione di malattie infettive. 2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
a) Il testo dell'art. 11 della legge n. 354/75, modificato da ultimo dalla legge 17 aprile 1989, n. 184, e' il seguente: "Art. 11 (Servizio sanitario). - Ogni istituto penitenziario e' dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria. Ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pre- tore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma precedente puo' disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumita' personale. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria e' prestata nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequensti riscontri, indipendentemente dalla richieste degli interessati Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneita' dei soggetti ai lavori cui sono addetti. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanita' mentale. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'asssistenza sanitaria alle gestanti e alla puerpere. Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, puo' avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri e extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanita'. I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati e' necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronunzia della sentenza di primo grado. Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanita' e a quello di grazia e giustizia, informando altresi' i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza". (b) Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, modificato da ultimo dall'art. 1 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, e' il seguente. "Art. 17 (Assistenza sanitaria). L'organizzazione dei servizi sanitari degli istituti viene programmata nell'ambito di ciascuna regione, tra gli ispettori distrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari locali, d'intesa con l'ente regione. I programmi sono periodicamente aggiornati secondo il variare delle esigenze ed approvati dal Ministero di grazia e giustizia, tenuto conto degli indirizzi del Ministero della sanita'. Il Ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sentiti gli organi sanitari, organizza, con opportune dislocazioni dell'ambito nazionale, reparti clinici e chirurgici. All'organizzazione e al funzionamento di detti reparti possono concorrere, anche con destinazione di proprio personale, gli enti pubblici sanitari locali. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria del ruolo dell'amministrazione penitenziaria, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati e' data dal direttore. Con le medesime forme prevedute per le visite a proprie spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche da effettuarsi da parte di sanitari di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria a spese degli interessati. Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorita' giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorita' o al magistrato di sorveglianza; inoltre, da' notizia del trasferimento all'ispettore distrettuale e al Ministero".