Art. 7.
                         Servizio sanitario
 
  1.  In  ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono
riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo
esterno di cura, ai sensi dell'articolo  11  della  legge  26  luglio
1975,  n. 354 (a) e dell'articolo 17 del (( regolamento approvato con
)) decreto del Presidente della Repubblica 29  aprile  1976,  n.  431
(b), e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i
quali  la  competente  autorita' abbia disposto il piantonamento. Nei
capoluoghi in cui esistono piu' ospedali generali, detti reparti sono
istituiti in quello dove vi e' una divisione di malattie infettive.
  2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura
ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri  destinati
ai    detenuti   ed   agli   internati   provvede   l'Amministrazione
penitenziaria,  mediante  il   personale   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria.
 
             a)   Il  testo  dell'art.  11  della  legge  n.  354/75,
          modificato da ultimo dalla legge 17 aprile 1989, n. 184, e'
          il seguente:
             "Art.  11  (Servizio   sanitario).   -   Ogni   istituto
          penitenziario  e'  dotato  di servizio medico e di servizio
          farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche  e  di
          cura  della salute dei detenuti e degli internati; dispone,
          inoltre,  dell'opera   di   almeno   uno   specialista   in
          psichiatria.
             Ove  siano necessari cura o accertamenti diagnostici che
          non possono essere apprestati dai  servizi  sanitari  degli
          istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con
          provvedimento  del  magistrato di sorveglianza, in ospedali
          civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati,
          detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia  della
          sentenza  di  primo  grado, dal magistrato di sorveglianza;
          prima della pronunzia della sentenza di  primo  grado,  dal
          giudice  istruttore,  durante  l'istruttoria  formale;  dal
          pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso
          di   giudizio   direttissimo,   fino   alla   presentazione
          dell'imputato  in udienza; dal presidente, durante gli atti
          preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal  pre-
          tore,  nei  procedimenti  di sua competenza; dal presidente
          della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari  al
          giudizio   dinanzi   alla   corte   di  assise,  fino  alla
          convocazione della corte stessa e dal  presidente  di  essa
          successivamente alla convocazione.
             L'autorita'  giudiziaria  competente  ai sensi del comma
          precedente puo' disporre, quando non  vi  sia  pericolo  di
          fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali
          civili  o  in  altri  luoghi  esterni  di  cura con proprio
          provvedimento,   o   con   provvedimento   del    direttore
          dell'istituto  nei  casi  di  assoluta  urgenza,  non siano
          sottoposti  a  piantonamento  durante la degenza, salvo che
          sia  necessario  per  la  tutela  della  loro   incolumita'
          personale.
             Il  detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a
          piantonamento,  si  allontana  dal  luogo  di  cura   senza
          giustificato  motivo  e'  punibile  a norma del primo comma
          dell'art. 385 del codice penale.
             All'atto dell'ingresso  nell'istituto  i  soggetti  sono
          sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare
          eventuali   malattie   fisiche  o  psichiche.  L'assistenza
          sanitaria  e'   prestata   nel   corso   della   permanenza
          nell'istituto,   con   periodici  e  frequensti  riscontri,
          indipendentemente dalla richieste degli interessati
             Il sanitario deve visitare ogni giorno  gli  ammalati  e
          coloro   che   ne   facciano   richiesta;   deve  segnalare
          immediatamente  la  presenza  di  malattie  che  richiedono
          particolari  indagini e cure specialistiche; deve, inoltre,
          controllare  periodicamente  l'idoneita'  dei  soggetti  ai
          lavori cui sono addetti.
             I  detenuti  e  gli  internati  sospetti  o riconosciuti
          affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati.
          Nel caso di sospetto di  malattia  psichica  sono  adottati
          senza  indugio  i provvedimenti del caso col rispetto delle
          norme concernenti l'assistenza psichiatrica  e  la  sanita'
          mentale.
             In   ogni  istituto  penitenziario  per  donne  sono  in
          funzione servizi speciali per l'asssistenza sanitaria  alle
          gestanti e alla puerpere.
             Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli
          fino  all'eta'  di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei
          bambini sono organizzati appositi asili nido.
             L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione  e
          per  il  funzionamento dei servizi sanitari, puo' avvalersi
          della collaborazione dei servizi pubblici sanitari  locali,
          ospedalieri  e extra ospedalieri, d'intesa con la regione e
          secondo gli indirizzi del Ministero della sanita'.
             I detenuti e gli internati possono richiedere di  essere
          visitati  a  proprie spese da un sanitario di loro fiducia.
          Per  gli  imputati  e'  necessaria   l'autorizzazione   del
          magistrato  che procede, sino alla pronunzia della sentenza
          di primo grado.
             Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli
          istituti di prevenzione e di pena allo scopo  di  accertare
          lo  stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di
          profilassi  contro  le  malattie  infettive  disposte   dal
          servizio  sanitario penitenziario e le condizioni igieniche
          e sanitarie dei ristretti negli istituti.
             Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute  e
          sui  provvedimenti da adottare al Ministero della sanita' e
          a quello di  grazia  e  giustizia,  informando  altresi'  i
          competenti    uffici   regionali   e   il   magistrato   di
          sorveglianza".
             (b)  Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con
          d.P.R.  29  aprile  1976,  n.  431,  modificato  da  ultimo
          dall'art.  1  del  d.P.R.  24  maggio  1977,  n. 339, e' il
          seguente.
             "Art. 17 (Assistenza  sanitaria).  L'organizzazione  dei
          servizi   sanitari   degli   istituti   viene   programmata
          nell'ambito  di  ciascuna  regione,   tra   gli   ispettori
          distrettuali  e  i  preposti  agli  enti  pubblici sanitari
          locali, d'intesa con l'ente regione.
             I programmi sono periodicamente  aggiornati  secondo  il
          variare delle esigenze ed approvati dal Ministero di grazia
          e  giustizia,  tenuto  conto  degli indirizzi del Ministero
          della sanita'.
             Il Ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla
          rilevazione e dall'analisi delle esigenze  sanitarie  della
          popolazione  penitenziaria,  sentiti  gli  organi sanitari,
          organizza,   con   opportune    dislocazioni    dell'ambito
          nazionale, reparti clinici e chirurgici.
             All'organizzazione  e  al funzionamento di detti reparti
          possono  concorrere,  anche  con  destinazione  di  proprio
          personale, gli enti pubblici sanitari locali.
             In   ogni  caso  in  cui  le  prestazioni  di  carattere
          psichiatrico non siano assicurate  a  mezzo  dell'opera  di
          specialisti  in  psichiatria del ruolo dell'amministrazione
          penitenziaria, la  direzione  dell'istituto  si  avvale  di
          specialisti  ai  sensi  del quarto comma dell'art. 80 della
          legge.
             L'autorizzazione per le visite a  proprie  spese  di  un
          sanitario  di  fiducia  per  gli imputati dopo la pronuncia
          della sentenza di primo grado e  per  i  condannati  e  gli
          internati e' data dal direttore.
             Con  le medesime forme prevedute per le visite a proprie
          spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche
          da effettuarsi  da  parte  di  sanitari  di  fiducia  nelle
          infermerie    o    nei   reparti   clinici   e   chirurgici
          dell'amministrazione   penitenziaria    a    spese    degli
          interessati.
             Quando   deve   provvedersi   con  assoluta  urgenza  al
          trasferimento di un detenuto o di  un  internato  in  luogo
          esterno  di  cura, e non sia possibile ottenere l'immediata
          decisione dell'autorita'  giudiziaria  che  procede  o  del
          magistrato   di   sorveglianza,   il   direttore   provvede
          direttamente  al   trasferimento,   dandone   contemporanea
          comunicazione  alla  predetta  autorita' o al magistrato di
          sorveglianza;  inoltre,  da'  notizia   del   trasferimento
          all'ispettore distrettuale e al Ministero".