Art. 8.
           Norme in materia di espulsione degli stranieri
 
  1.  Nell'articolo  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416,
convertito con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39
(a),dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti.
     "12-bis.  Nei  confronti  degli  stranieri sottoposti a custodia
cautelare per uno o piu' delitti  consumati  o  tentati,  diversi  da
quelli  indicati  dall'articolo  275,  (b)  comma  3,  del  codice di
procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato
ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior  pena,
non  sia  superiore a tre anni di reclusione, e' disposta l'immediata
espulsione nello Stato di appartenenza o  di  provenienza  salvo  che
sussistano  inderogabili  esigenze processuali ovvero ricorrano gravi
ragioni personali di salute o  gravi  pericoli  per  la  sicurezza  e
l'incolumita'  in  conseguenza  di  eventi  bellici o di epidemie. Le
disposizioni  previste  nel  presente  comma  non  si  applicano  nei
confronti  degli  stranieri  sottoposti  a  custodia  cautelare  o in
espiazione di pena  detentiva  per  il  delitto  previsto  dal  comma
12-sexies.
     12-ter. L'espulsione e' disposta, su richiesta dello straniero o
del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e
dal  giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato.  Il giudice,
acquisite le informazioni  degli  organi  di  polizia,  accertato  il
possesso  del  passaporto  o  di  documento  equipollente, sentito il
pubblico  ministero  e  le  altre  parti,   decide   con   ordinanza.
L'espulsione    e'    eseguita    dalla   polizia   giudiziaria   con
accompagnamento immediato alla frontiera.  Avverso  l'ordinanza  puo'
essere  proposto  ricorso  per  cassazione  nelle forme e nei termini
previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 (c)  ,  del  codice  di
procedura penale.
     12-quater.  L'esecuzione  dell'epulsione  disposta nei confronti
degli stranieri in stato  di  detenzione  sospende  i  termini  della
custodia  cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione
e' ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero  espulso  nel
territorio   dello   Stato   e   in   caso   di   mancata  esecuzione
dell'espulsione.
     12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento  penale  ed
espulso  ai  sensi  del  comma  12-bis  e'  autorizzato  a  rientrare
temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al  giudizio  o
al  compimento  di  quegli  atti  per  i  quali  e' necessaria la sua
presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero
e'  riaccompagnato  alla  frontiera,   salvo   diversa   disposizione
dell'autorita' giudiziaria competente.
     12-sexies.  Lo  straniero  che  non  osserva le prescrizioni del
provvedimento di espulsione di cui al comma 12-bis e' punito  con  la
reclusione  da  sei  mesi a due anni e puo' procedersi al suo arresto
anche fuori dei casi  di  flagranza.  Nell'udienza  di  convalida  il
giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una
delle  misure  coercitive  previste dalla legge anche al di fuori dei
limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (d) ".
  2.  Dopo  l'articolo  7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
e' inserito il seguente:
     "7-bis.  -  1.  Lo  straniero  che  distrugge  il  passaporto  o
documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento
di espulsione o che non si  adopera  per  ottenere  dalla  competente
autorita'  diplomatica  o  consolare  il  rilascio  del  documento di
viaggio occorrente e' punito con la reclusione da  sei  mesi  di  tre
anni.
   2.  Nei  casi  previsti  dal comma 1 e' consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se
ne ricorrono i  presupposti,  dispone  l'applicazione  di  una  delle
misure  coercitive  previste dalla legge anche al di fuori dei limiti
di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (d) ".
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 7 del  d.l.  30  dicembre
          1989,  n.  416, convertito con modificazioni nella legge 28
          febbraio 1990, n.   39, come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  7  (Espulsione  dal territorio dello Stato). - 1.
          Fermo restando quanto previsto  dal  codice  penale,  dalle
          norme  in materia di stupefacenti, dall'art. 25 della legge
          22 maggio 1975,  n.  152,  recante  disposizioni  a  tutela
          dell'ordine  pubblico, e quanto previsto dall'art. 9, comma
          2,  del  presente  decreto,  gli  stranieri   che   abbiano
          riportato  condanna  con  sentenza passata in giudicato per
          uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1  e  2,  del
          codice  di  procedura  penale  sono  espulsi dal territorio
          dello Stato.
             2. Sono altresi' espulsi dal  territorio  nazionale  gli
          stranieri   che  violino  le  disposizioni  in  materia  di
          ingresso  e   soggiorno,   oppure   che   si   siano   resi
          responsabili,  direttamente  o  per  interposta persona, in
          Italia o all'estero,  di  una  violazione  grave  di  norme
          valutarie,  doganali  o, in genere, di disposizioni fiscali
          italiane  o  delle  norme  sulla  tutela   del   patrimonio
          artistico,  o  in  materia di intermediazione di manodopera
          nonche' di sfruttamento della prostituzione o del reato  di
          violenza  carnale e comunque dei delitti contro la liberta'
          sessuale.
             3. Lo stesso provvedimento puo' applicarsi nei confronti
          degli stranieri che appartengono ad una delle categorie  di
          cui  all'art.  1  della  legge  27  dicembre 1956, n. 1423,
          recante norme in materia di  misure  di  prevenzione,  come
          sostituito  dall'art.  2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
          nonche' nei confronti degli stranieri che si trovano in una
          delle condizioni di cui all'art. 1 della  legge  31  maggio
          1965,  n.  575,  recante disposizioni contro la mafia, come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646.
             4.  L'espulsione  e'  disposta  dal prefetto con decreto
          motivato  e,  ove  lo  straniero   risulti   sottoposto   a
          procedimento   penale,  previo  nulla  osta  dell'autorita'
          giudiziaria.  Dell'adozione  del  decreto  viene  informato
          immediatamente il Ministero dell'interno.
             5.  Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo'
          disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
          Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello
          straniero di passaggio o  residente  nel  territorio  dello
          Stato,  previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria ove lo
          straniero risulti sottoposto  a  procedimento  penale.  Del
          decreto  viene  data  preventiva  notizia al Presidente del
          Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.
             6. Lo straniero  espulso,  e'  rinviato  allo  Stato  di
          appartenenza  ovvero,  quando  cio' non sia possibile, allo
          Stato di provenienza, salvo che,  a  sua  richiesta  e  per
          giusitifcati  motivi,  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza
          ritenga di accordargli una  diversa  destinazione,  qualora
          possano  essere  in  pericolo la sua vita o la sua liberta'
          personale per motivi di razza,  di  sesso,  di  lingua,  di
          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
          condizioni personali o sociali.
             7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  questore
          esegue  l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad
          abbandonare  entro  il  termine  di  quindici   giorni   il
          territorio  dello  Stato  secondo  le  modalita' di viaggio
          prefissato   o    a    presentarsi    in    questura    per
          l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.
             8.  Copia  del verbale di intimazione e' consegnata allo
          straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia
          di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato  e
          ad ogni richiesta dell'autorita'.
             9.  Lo  straniero  che  non  osserva l'intimazione o che
          comunque si trattiene nel territorio dello Stato  oltre  il
          termine  prefissato  e'  immediatamente  accompagnato  alla
          frontiera.
             10. In ogni caso non e' consentita l'espulsione  ne'  il
          respingimento  alla  frontiera  dello  straniero  verso uno
          Stato ove possa essere oggetto di persecuzione  per  motivi
          di   razza,  di  sesso,  di  lingua,  di  cittadinanza,  di
          religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
          sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
          altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
             11. Quando a seguito di provvedimento di  espulsione  e'
          necessario   procedere  ad  accertamenti  supplementari  in
          ordine all'identita' ed alla nazionalita'  dello  straniero
          da  espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti
          per il medesimo e in ogni altro caso in  cui  non  si  puo'
          procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il
          questore  del  luogo  in  cui  lo  straniero  si trova puo'
          richiedere,   senza   altre   formalita',   al    tribunale
          l'applicazione,  nei  confronti della persona da espellere,
          della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o
          senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'.
             12. Nei casi di particolare urgenza,  il  questore  puo'
          richiedere   al  presidente  del  tribunale  l'applicazione
          provvisoria della misura di cui al  comma  11  anche  prima
          dell'inizio  del  procedimento. In caso di violazione degli
          obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo
          straniero  e'  arrestato  e punito con la reclusione fino a
          due anni.
             12-bis.  Nei  confronti  degli  stranieri  sottoposti  a
          custodia  cautelare  per  uno  o  piu' delitti, consumati o
          tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, comma 3,
          del codice  di  procedura  penale,  ovvero  condannati  con
          sentenza  passata  in  giudicato  ad una pena che, anche se
          costituente  parte  residua  di  maggior  pena,   non   sia
          superiore a tre anni di reclusione, e' disposta l'immediata
          espulsione  nello  Stato  di  appartenenza o di provenienza
          salvo  che  sussistano  inderogabili  esigenze  processuali
          ovvero  ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi
          pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di
          eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste  nel
          presente   comma  non  si  applicano  nei  confronti  degli
          stranieri sottoposti a custodia cautelare o  in  espiazione
          di  pena  detentiva  per  il  delitto  previsto  dal  comma
          12-sexies.
             12-ter. L'espulsione e'  disposta,  su  richiesta  dello
          straniero  o  del suo difensore, dal giudice che procede se
          si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione  se  si
          tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni
          dagli   organi   di  polizia,  accertato  il  possesso  del
          passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico
          ministero  e  le  altre  parti,   decide   con   ordinanza.
          L'espulsione  e'  eseguita  dalla  polizia  giudiziaria con
          accompagnamento   immediato   alla    frontiera.    Avverso
          l'ordinanza  puo'  essere  proposto  ricorso per cassazione
          nelle forme e nei termini previsti dall'art. 311, commi  2,
          3, 4 e 5, del codice di procedura penale.
             12-quater.  L'esecuzione  dell'espulsione  disposta  nei
          confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i
          termini di custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo
          stato di detenzione e' ripristinato in ogni caso di rientro
          dello straniero espulso nel territorio  dello  Stato  e  in
          caso di mancata esecuzione dell'espulsione.
             12-quinquies.  Lo  straniero  sottoposto  a procedimento
          penale ed espulso ai sensi del comma 12-bis e'  autorizzato
          a  rientrare  temporaneamente  in  Italia  al  solo fine di
          partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti  per
          i  quali  e'  necessaria  la sua presenza. Una volta venute
          meno   le   esigenze   processuali,   lo    straniero    e'
          riaccompagnato  alla  frontiera, salvo diversa disposizione
          dell'autorita' giudiziaria competente.
             12-sexies. Lo straniero che non osserva le  prescrizioni
          del  provvedimento  di espulsione di cui al comma 12-bis e'
          punito con la reclusione da sei mesi  a  due  anni  e  puo'
          procedersi   al   suo  arresto  anche  fuori  dei  casi  di
          flagranza.   Nell'udienza di convalida il  giudice,  se  ne
          ricorrono  i  presupposti,  dispone  l'applicazione  di una
          delle misure coercitive previste dalla legge  anche  al  di
          fuori  dei  limiti  di  cui  all'art.  280  del  codice  di
          procedura penale".
             (b)  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 275 del
          codice  di  procedura  penale,  modificati  da  ultimo  dal
          decreto-legge 9 settembre 1991, convertito con modficazioni
          dalla legge 8 novembre 1991, n.  356:
             "Art.  275  (Criteri  di  scelta  delle misure) . 1. Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto della  specifica
          idoneita'  di  ciascuna in relazione alla natura e al grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
             2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
          fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
             3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
          soltanto  quando  ogni  altra  misura  risulti  inadeguata.
          Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
          delitti  di  cui agli artt. 285, 286, 416-bis e 422 c.p., a
          quelli, consumati o tentati, di cui agli  artt.  575,  628,
          terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice,
          ai  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste
          dal predetto art. 416- bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
          articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni  ovvero  ai
          delitti   di  illegale  fabbricazione,  introduzione  nello
          Stato, messa in vendita, cessione, detenzione  e  porto  in
          luogo  pubblico  o  aperto  al pubblico di armi da guerra o
          tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandes-
          tine nonche' di piu' armi comuni da  sparo  escluse  quelle
          previste  dall'art.  2,  comma terzo, della legge 18 aprile
          1975, n.   110, ovvero ai delitti di  cui  agli  artt.  73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          comma  2,  e  74  T.U. delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato  con  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' applicata
          la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari.
             4.  Non  puo'  essere  disposta la custodia cautelare in
          carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze   cautelari   di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          incinta  o  che  allatta  la  propria  prole   o   che   ha
          oltrepassato  l'eta'  di  settanta anni, ovvero una persona
          che si trova in condizioni di salute particolarmente  gravi
          che   non   consentono   le  cure  necessarie  in  caso  di
          detenzione.
             5. Non puo' essere disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura  autorizzata, e l'interruzione del programma puo'
          pregiudicare la  disintossicazione  dell'imputato.  Con  lo
          stesso  provvedimento,  o  con altro successivo, il giudice
          stabilisce i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
          tossicodipendente    o   l'alcooldipendente   prosegua   il
          programma di recupero. Le disposizioni del  presente  comma
          non  si  applicano  nel  caso in cui si procede per uno dei
          delitti previsti dal comma 3".
             (c) Si trascrive il  testo  vigente  dell'art.  311  del
          codice di procedura penale:
             "Art.   311  (Ricorso  per  cassazione).  1.  Contro  le
          decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico
          ministero, l'imputato e il suo difensore  possono  proporre
          ricorso   per   cassazione   entro   dieci   giorni   dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
          del provvedimento.
             2. Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1,  2  e
          3,   l'imputato   e   il  suo  difensore  possono  proporre
          direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge
          contro le ordinanze che dispongono una  misura  coercitiva.
          La   proposizione   del   ricorso  rende  inammissibile  la
          richiesta di riesame.
             3.  Il  ricorso  e'  presentato  nella  cancelleria  del
          giudice  che  ha  emesso  la  decisione  ovvero,  nel  caso
          previsto dal comma 2, in quella del giudice che  ha  emesso
          l'ordinanza.  Il giudice cura che sia dato immediato avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente che, entro  il  giorno
          successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione.
             4.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono
          essere  enunciati  contestualmente  al   ricorso,   ma   il
          ricorrente  ha  facolta'  di enunciare nuovi motivi davanti
          alla  Corte  di   cassazione,   prima   dell'inizio   della
          discussione.
             5.  La  Corte  di  cassazione decide entro trenta giorni
          dalla ricezione degli atti  osservando  le  forme  previste
          dall'art. 127".
             (d)  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 280 del
          codice di procedura penale:
             "Art. 280 (Condizioni  di  applicabilita'  delle  misure
          coercitive).  1.  Salvo  quanto  disposto dall'art. 391, le
          misure previste in questo  capo  possono  essere  applicate
          solo  quando  si  procede  per delitti per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo  o  della   reclusione
          superiore nel massimo a tre anni".