Art. 8. Norme in materia di espulsione degli stranieri 1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (a),dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti. "12-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o piu' delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, (b) comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-sexies. 12-ter. L'espulsione e' disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione e' eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 (c) , del codice di procedura penale. 12-quater. L'esecuzione dell'epulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione e' ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione. 12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-bis e' autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero e' riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria competente. 12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12-bis e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e puo' procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (d) ". 2. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' inserito il seguente: "7-bis. - 1. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente e' punito con la reclusione da sei mesi di tre anni. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (d) ".
(a) Il testo vigente dell'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7 (Espulsione dal territorio dello Stato). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato. 2. Sono altresi' espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonche' di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la liberta' sessuale. 3. Lo stesso provvedimento puo' applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 4. L'espulsione e' disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno. 5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri. 6. Lo straniero espulso, e' rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giusitifcati motivi, l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalita' di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. 8. Copia del verbale di intimazione e' consegnata allo straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorita'. 9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato e' immediatamente accompagnato alla frontiera. 10. In ogni caso non e' consentita l'espulsione ne' il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' ed alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si puo' procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova puo' richiedere, senza altre formalita', al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'. 12. Nei casi di particolare urgenza, il questore puo' richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a due anni. 12-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o piu' delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-sexies. 12-ter. L'espulsione e' disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione e' eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. 12-quater. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini di custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione e' ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione. 12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-bis e' autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero e' riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria competente. 12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12-bis e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e puo' procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale". (b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura penale, modificati da ultimo dal decreto-legge 9 settembre 1991, convertito con modficazioni dalla legge 8 novembre 1991, n. 356: "Art. 275 (Criteri di scelta delle misure) . 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 285, 286, 416-bis e 422 c.p., a quelli, consumati o tentati, di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandes- tine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in caso di detenzione. 5. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3". (c) Si trascrive il testo vigente dell'art. 311 del codice di procedura penale: "Art. 311 (Ricorso per cassazione). 1. Contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. 2. Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127". (d) Si trascrive il testo vigente dell'art. 280 del codice di procedura penale: "Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). 1. Salvo quanto disposto dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni".