Art. 5. L'opzione per la certificazione informatizzata impone ai comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) la predisposizione e la stampa del certificato puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero; 2) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato devono riportare in stampa la dicitura "CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONE N........RICHIESTA DA............."; 3) il certificato deve essere stampato su modulo continuo bianco o a lettura facilitata, non prefincato, del formato a 132 colonne di larghezza (cm 37,5) per 11 pollici di lunghezza (salto pagina), senza uso di caratteri compressi o sottolineati, con tracciato stampa perfettamente conforme al modello a compilazione manuale; 4) il formato di stampa deve prevedere un valore di interlinea di 1/6 di pollice con una densita' di stampa di 10 caratteri per pollice; 5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato a redazione manuale; 6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su floppy disk da 3 pollici e mezzo o 5 pollici e un quarto, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII con la denominazione ed il tracciato record. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 23 luglio 1993 Il Ministro: Mancino