Art. 5.
  L'opzione  per la certificazione informatizzata impone ai comuni il
rispetto delle seguenti prescrizioni:
     1)  la  predisposizione  e la stampa del certificato puo' essere
effettuata   solo   con   l'utilizzo   di   una   procedura  software
espressamente autorizzata da questo Ministero;
     2)  l'ultima  riga  di  ogni  pagina  e  della pagina finale del
certificato  devono  riportare  in  stampa  la  dicitura "CERTIFICATO
PRODOTTO   CON   PROCEDURA   SOFTWARE   AUTORIZZATA   DAL   MINISTERO
DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONE N........RICHIESTA DA.............";
     3) il certificato deve essere stampato su modulo continuo bianco
o  a lettura facilitata, non prefincato, del formato a 132 colonne di
larghezza (cm 37,5) per 11 pollici di lunghezza (salto pagina), senza
uso  di  caratteri  compressi  o  sottolineati,  con tracciato stampa
perfettamente conforme al modello a compilazione manuale;
     4)  il  formato di stampa deve prevedere un valore di interlinea
di  1/6  di  pollice  con  una densita' di stampa di 10 caratteri per
pollice;
     5)  ogni  foglio  di  stampa  deve riprodurre sostanzialmente il
contenuto  dell'equivalente  pagina  del  certificato  nel  formato a
redazione manuale;
     6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su floppy disk
da  3  pollici  e  mezzo o 5 pollici e un quarto, mediante l'utilizzo
dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato
ASCII con la denominazione ed il tracciato record.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzette Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma 23 luglio 1993
                                             Il Ministro: Mancino