Art. 10.
 La  sorveglianza  sul  territorio  di  cui  al  precedente art. 1 e'
affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri  ed
alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica
di  agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice
di procedura penale.