Art. 2. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo- pastorali e tradizionali; c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.