Art. 2.
 Nell'ambito  del  territorio  di  cui  al  precedente  art.  1, sono
assicurate:
  a) la conservazione di specie animali o vegetali,  di  associazioni
vegetali  o  forestali,  di  singolarita'  geologiche,  di formazioni
paleontologiche, di  comunita'  biologiche,  di  biotopi,  di  valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed
idrogeologici, di equilibri ecologici;
  b)  l'applicazione  di  metodi di gestione e di restauro ambientale
idonei a realizzare un'integrazione tra uomo  ed  ambiente  naturale,
anche    mediante   la   salvaguardia   dei   valori   antropologici,
archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo-
pastorali e tradizionali;
  c) la promozione di attivita' di educazione,  di  formazione  e  di
ricerca  scientifica,  anche  interdisciplinare, nonche' di attivita'
ricreative compatibili;
  d)  la  difesa  e  ricostruzione  degli  equilibri   idraulici   ed
idrogeologici.