Art. 5.
                          Divieti in zona 1
 Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto, vigono
i seguenti ulteriori divieti:
  a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
  b)  la  circolazione  dei  natanti a motore lungo le aste fluviali,
fatta eccezione per le  eventuali  attivita'  di  sorveglianza  e  di
soccorso;
  c) la pesca sportiva;
  d)  la  realizzazione  di  opere  che  comportino  la modificazione
permanente del regime delle acque;
  e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
  f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di  qualunque
natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla
normativa vigente;
  g)  la  realizzazione  di  opere  di  mobilita': ferrovie, filovie,
impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione
di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), e le modifiche di
quelli esistenti.