Art. 5. Divieti in zona 1 Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attivita' di sorveglianza e di soccorso; c) la pesca sportiva; d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione permanente del regime delle acque; e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente; g) la realizzazione di opere di mobilita': ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), e le modifiche di quelli esistenti.