Art. 9. Modalita' di richiesta delle autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8, e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; il parere in merito alle richieste di autorizzazione e' formulato, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti in zona 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria, decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, la richiesta di autorizzazione si intende concessa.