Art. 9.
             Modalita' di richiesta delle autorizzazioni
 1.  L'eventuale  rilascio  di  autorizzazioni da parte del Ministero
dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6,  7,  8,
e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere
corredati  da  tutte  le  autorizzazioni,  i  nulla  osta,  i pareri,
comprese   le   eventuali   prescrizioni,   da   parte   degli   enti
istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa
vigente;
 il  parere  in merito alle richieste di autorizzazione e' formulato,
per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti in zona
2,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della   documentazione
richiesta,  completa  in  ogni  sua parte; tale termine potra' essere
rinviato,  per  una  sola  volta,  di  ulteriori  trenta  giorni  per
necessita'  di istruttoria, decorsi i predetti termini, in assenza di
formulazione del parere, la richiesta di  autorizzazione  si  intende
concessa.