Art. 4.
  1.  Il  formaggio  a denominazione di origine "Provolone Valpadana"
deve recare apposto all'atto  della  sua  immissione  al  consumo  il
contrassegno  di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto, nel quale risultano individuati la  provenienza
geografica   e   gli   estremi  della  decretazione  con  cui  si  e'
riconosciuta la denominazione stessa, a  garanzia  della  rispondenza
alle specifiche prescrizioni normative.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1993
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                AMATO
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               GUARINO