Art. 4. 1. Il formaggio a denominazione di origine "Provolone Valpadana" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si e' riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO