IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955,
n. 1269, con il quale e' stata riconosciuta la  denominazione  tipica
"Caciocavallo";
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  latte  regionale di
Cosenza, tendente ad ottenere, ai  sensi  dell'art.  3  della  citata
legge  10  aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione
di origine del formaggio "Caciocavallo silano";
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il parere favorevole del Comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della richiamata legge  n.  125,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993;
  Esaminate  le  istanze e controdeduzioni avverso il predetto parere
del Comitato tutela formaggi,  con  particolare  riguardo  alla  zona
geografica interessata;
  Considerato   che   tale   formaggio,   e'   un   prodotto  le  cui
caratteristiche    organolettiche    e     merceologiche     derivano
prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali
di preparazione esistenti nella zona di produzione;
  Ritenuto  per  i  motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in  quanto
rispondente  alle  caratteristiche  e  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia;
  Viste le risultanze della apposita conferenza dei  Servizi  indetta
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  "Caciocavallo
silano"  al  formaggio   prodotto   nell'area   geografica   di   cui
all'articolo 2 ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.