Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto,  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1993,  con  la
denominazione di  origine  controllata  "Colli  di  Conegliano"  sono
tenuti  ad  effettuare  la  denuncia dei relativi terreni vitati - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante norme relative all'albo dei  vigneti  ed  alla  denuncia
delle  uve  - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.