Art. 3.
  Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e Torchiato di  Fregona,
in  deroga  a  quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di
produzione e fino a tre anni a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo
transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della  legge
10  febbraio  1992,  n.  164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate  nel  sopra  citato
art.  2  purche'  esse  non superino del 15% il totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Quanto previsto al comma precedente e' applicabile  alla  tipologia
Refrontolo  passito  purche'  le  viti  di  vitigni diversi da quelli
indicati  all'art.  2  del  citato  disciplinare  di  produzione  non
superino  del  10%  il  totale delle viti dei vitigni previsti per la
produzione di detto vino.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di  cui  ai
precedenti  comma  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio  dell'assessorato  regionale  all'agricoltura.  Il
predetto  ufficio,  compiuti  i necessari accertamenti, provvedera' a
segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei
vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA