Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto,  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1993,  con  la
denominzione  di  origine   controllata   "Guardia   Sanframondi"   o
"Guardiolo"  sono  tenuti  ad  effettuare  la  denuncia  dei relativi
terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed
alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
pubblicazione.