Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto,  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1993,  con  la
denominazione  di  origine  controllata  "Sant'Agata  de'   Goti"   o
"Sant'Agata  dei  Goti"  sono  tenuti  ad  effettuare la denuncia dei
relativi terreni vitati - ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo
dei vigneti ed alla denuncia delle uve -, entro quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.