Art. 3. Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e rosato, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indi- cate nel sopra citato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Limitatamente alle tipologie Falanghina, Greco, Aglianico e Piedirosso, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purche' esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti commi saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, da'ndone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro: DIANA