IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine dei vino "Moscadello di Montalcino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Moscadello di Montalcino" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Moscadello di Montalcino", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.