Art. 2. In deroga alla misura di cui all'art. 1 del presente decreto, concernente i termini di applicazione, le ditte interessate possono usufruire delle disposizioni del nuovo disciplinare anche per il vino "Moscadello di Montalcino" prodotto nella vendemmia 1992, a condizione che: il vino di cui trattasi risponda ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione; le relative partite di vino siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1993 Il Ministro: DIANA