Art. 2.
  In  deroga  alla  misura  di  cui  all'art. 1 del presente decreto,
concernente i termini di applicazione, le ditte  interessate  possono
usufruire delle disposizioni del nuovo disciplinare anche per il vino
"Moscadello   di   Montalcino"   prodotto  nella  vendemmia  1992,  a
condizione che:
   il  vino  di  cui  trattasi  risponda   ai   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione;
   le   relative   partite   di  vino  siano  denunciate  all'ufficio
periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio per gli  opportuni  controlli  in  merito  alle  quantita'
detenute ed ai requisiti posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA