Art. 2. In via transitoria, fino al 31 agosto 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del disciplinare di produzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 e successive modificazioni. I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini "Friuli" Grave, provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.