Art. 2.
  In via transitoria, fino al 31 agosto  1996,  in  deroga  a  quanto
previsto  dall'art.  2 dell'unito disciplinare di produzione, possono
continuare  ad  essere  iscritti  all'albo  dei   vigneti,   previsto
dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti
conformi  all'art. 2 del disciplinare di produzione di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  2  luglio   1970   e   successive
modificazioni.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio  a  partire dalla
vendemmia 1993 i vini "Friuli"  Grave,  provenienti  da  vigneti  non
ancora  iscritti,  conformemente alle disposizioni di cui all'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  all'apposito  albo  dei  vigneti   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.