Art. 3. Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e rosato, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dall'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 15 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la loro produzione. Per le tipologie designate con il nome di vitigno sono iscrivibili in via transitoria nei modi e nei termini di cui al comma precedente, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuale diversa da quella prevista nell'art. 2 dell'unito disciplinare, purche' esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la loro produzione. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma nonche' quelli di cui al primo comma del precedente art. 2 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alle camere di commercio competenti per territorio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro: DIANA