Art. 3.
  Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e rosato,  in  deroga  a
quanto  previsto  nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e
fino a tre anni a partire dall'entrata  in  vigore  del  disciplinare
medesimo,  possono  essere  iscritti, a titolo transitorio, nell'albo
dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 15  febbraio  1992,  n.
164,  i  vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali
diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' esse  non
superino  del  15%  il  totale delle viti dei vitigni previsti per la
loro produzione.
  Per le tipologie designate con il nome di vitigno sono  iscrivibili
in via transitoria nei modi e nei termini di cui al comma precedente,
i  vigneti  in  cui  siano  presenti  viti  di vitigni in percentuale
diversa da  quella  prevista  nell'art.  2  dell'unito  disciplinare,
purche'  esse  non  superino  del 5% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la loro produzione.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di  cui  ai
precedenti  comma nonche' quelli di cui al primo comma del precedente
art. 2 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo  albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito  disciplinare di
produzione,   dandone    comunicazione    al    competente    ufficio
dell'assessorato  regionale  all'agricoltura.  Il  predetto  ufficio,
compiuti i  necessari  accertamenti,  provvedera'  a  segnalare  alle
camere di commercio competenti per territorio le variazioni apportate
nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA