Art. 1-bis.
                Promozione di nuove imprese giovanili
                       nel settore dei servizi
(( 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, ))
(( comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo       ))
(( sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione ))
(( dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere    ))
(( civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonche'    ))
(( nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di    ))
(( aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di      ))
(( gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio ))
(( 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.               ))
(( 2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle       ))
(( relative alle imprese che operano nel settore dei servizi       ))
(( socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle       ))
(( persone handicappate in situazione di gravita' di cui           ))
(( all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ))
(( agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il    ))
(( Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, ))
(( di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre   ))
(( 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28     ))
(( febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della     ))
(( legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e  ))
(( le proprie procedure.                                           ))
(( 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le          ))
(( caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui       ))
(( all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.  ))
(( 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio     ))
(( 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del        ))
(( Ministro del bilancio e della programmazione economica,         ))
(( d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della         ))
(( previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita' di   ))
(( concessione delle agevolazioni.                                 ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5  febbraio
          1992,  n.    104,  recante  "Legge-quadro per l'assistenza,
          l'integrazoine  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate"  e'  il  seguente:  "Qualora  la minorazione,
          singola o plurima,  abbia  ridotto  l'autonomia  personale,
          correlata  all'eta',  in  modo  da  rendere  necessario  un
          intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
          nella sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la
          situazione  assume  connotazione di gravita'. Le situazioni
          riconosciute  di   gravita'   determinano   priorita'   nei
          programmi e negli interveti dei servizi pubblici".
             -  Il  testo  dell'art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre
          1985, n.  786, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28 febbraio 1986, n.  44, recante "Misure straordinarie per
          la   promozione   e   lo  sviluppo  della  imprenditorieta'
          giovanile  nel  Mezzogiorno",  e'  il  seguente:    "Presso
          l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno  e'  costituito  il comitato per lo sviluppo di
          nuova imprenditorieta' giovanile, con compiti di assistenza
          nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di
          definizione di progetti-tipo  in  settori  prioritari,  con
          particolare  riguardo  allo sviluppo della cooperazione, di
          promozione di  attivita'  di  formazione,  di  proposta  di
          ammissibilita' alle agevolazioni".
             -  L'art.  1,  comma  4,  di cui alla nota precedente e'
          stato modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n.
          275 (Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre
          1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1986, n. 44).  La modifica cosi' recita: "al comma
          4 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  di
          promozione  di  cultura  imprenditoriale.  Il  comitato, su
          direttiva del Ministro per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno,  e  con  le  proprie  procedure,  puo' gestire
          progetti ed  interventi  relativi  alla  imprenditorialita'
          giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo lo-
          cale    utilizzando    risorse   regionali,   nazionali   e
          comunitarie".
             - Il testo dell'art. 1, comma 1  del  D.L.  30  dicembre
          1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  1986,  n. 44 recante "Misure straordinarie per la
          promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
          nel Mezzogiorno", e' il seguente:
             "1.   Per   favorire   lo   sviluppo   di   una    nuova
          imprenditorialita'  nel  Mezzogiorno  e  per  l'ampliamento
          della  base  produttiva  e  occupazionale   attraverso   la
          promozione,   l'organizzazione   e   la  finalizzazione  di
          enenrgie imprenditoriali, alle cooperative di produzione  e
          di    lavoro,    nonche'    alle    societa',    costituite
          prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote
          di partecipazione o le cui azioni spettino  in  maggioranza
          ai   medesimi,   aventi   sede  e  operanti  nei  territori
          meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  che  si  impegnano  a  realizzare  progetti,  da esse
          predisposti,  per  la  produzione  di  beni   nei   settori
          dell'agricoltura,    dell'artigianato   e   dell'industria,
          nonche'  per  la   fornitura   di   servizi   nei   settori
          dell'agricoltura,  dell'indistria  e del turismo e a favore
          delle imprese appartenenti  a  qualsiasi  settore,  possono
          essere concesse le seguenti agevolazioni:
               a)   contributo   in   conto  capitale  per  le  spese
          d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del
          60 per cento delle spese stesse;
               b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un
          tasso pari al 30 percento del tasso  di  riferimento  nella
          misura  del  30  per  cento delle spese per l'impianto e le
          attrezzature;  la  durata  e'   fissata   in   dieci   anni
          comprensivi  di  un periodo di preammortamento di tre anni;
          tali  mutui  sono  assistiti  da garanzie reali acquisibili
          nell'ambito degli investimenti da realizzare;
                c)  contributi  decrescenti  per  la  durata  di   un
          triennio  per le spese di gestione effettivamente sostenute
          e documentate nel limite del volume di spesa  previsto  nel
          progetto,  fino ad un limite massimo del 75 per cento delle
          spese per il primo anno, del 50 per cento  per  il  secondo
          anno  e  del 25 per cento per il terzo, con possibilita' di
          parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. Per  il
          terzo  anno  il  contributo  e'  concedibile sempreche' dal
          progetto medesimo detto contributo risulti  necessario  per
          consentire l'equilibrio economico delle iniziative;
               d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di
          avvio delle iniziative, avvalendosi dei soggetti pubblici e
          privati indicati al successivo comma 6;
               e)   attivita'   di  formazione  e  di  qualificazione
          professionale, funzionali alla realizzazione del progetto".