Art. 1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi (( 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, )) (( comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo )) (( sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione )) (( dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere )) (( civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonche' )) (( nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di )) (( aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di )) (( gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio )) (( 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti. )) (( 2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle )) (( relative alle imprese che operano nel settore dei servizi )) (( socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle )) (( persone handicappate in situazione di gravita' di cui )) (( all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e )) (( agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il )) (( Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, )) (( di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre )) (( 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 )) (( febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della )) (( legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e )) (( le proprie procedure. )) (( 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le )) (( caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui )) (( all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. )) (( 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio )) (( 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del )) (( Ministro del bilancio e della programmazione economica, )) (( d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della )) (( previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita' di )) (( concessione delle agevolazioni. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazoine sociale e i diritti delle persone handicappate" e' il seguente: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interveti dei servizi pubblici". - Il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorieta' giovanile nel Mezzogiorno", e' il seguente: "Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e' costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorieta' giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione, di promozione di attivita' di formazione, di proposta di ammissibilita' alle agevolazioni". - L'art. 1, comma 4, di cui alla nota precedente e' stato modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275 (Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44). La modifica cosi' recita: "al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, puo' gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialita' giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo lo- cale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie". - Il testo dell'art. 1, comma 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno", e' il seguente: "1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di enenrgie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonche' alle societa', costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonche' per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'indistria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse; b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 percento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata e' fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare; c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilita' di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. Per il terzo anno il contributo e' concedibile sempreche' dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative; d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6; e) attivita' di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto".