Art. 1-ter
                        Fondo per lo sviluppo
(( 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e   ))
(( nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi  ))
(( programmi di reindustrializzazione, di interventi per la        ))
(( creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione     ))
(( dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per           ))
(( l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni     ))
(( statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello    ))
(( locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione             ))
(( dell'efficienza ocmplessiva dell'area anche attraverso          ))
(( interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, ))
(( in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito    ))
(( presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un   ))
(( apposito Fondo per lo sviluppo conla dotazione finanziaria di   ))
(( lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per     ))
(( ciascuno degli anni 1994 e 1995.                                ))
(( 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita'    ))
(( del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del      ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri ))
(( del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del      ))
(( commercio e dell'artigianto e del tesoro, e sentito il Comitato ))
(( di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta      ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto.                               ))
(( 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il  ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il ))
(( Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' ))
(( avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate  ))
(( dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli  ))
(( enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi          ))
(( dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.    ))
(( 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI   ))
(( S.p.a.                                                          ))
(( 4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma l sono     ))
(( determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma ))
(( 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con   ))
(( modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.            ))
(( 5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere ))
(( utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del     ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per    ))
(( l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli            ))
(( operatori pubblici e privati interessati, della quota di        ))
(( finanziamento a carico del bilancio dello Stato per             ))
(( l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le   ))
(( modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e       ))
(( successive modificazioni.                                       ))
(( 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,   ))
(( pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi   ))
(( per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante       ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini   ))
(( del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato  ))
(( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,         ))
(( all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale.                ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359, recante: "Misure urenti per  il  risanamento  della
          finanza pubblica" e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale  -  IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi - ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia elettrica - ENEL sono trasformati in  societa'  per
          azioni  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
             2. Il capitale iniziale di ciascuna delle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  e  accertato  con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  in   base   al   netto
          patrimoniale  risultante  dai rispettivi ultimi bilanci. Le
          societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno  azioni
          del  valore  nominale  di L. 1.000 cadauna e per un importo
          globale pari al capitale determianto come sopra.
             3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitmente
          a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del
          tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  esercitera'  i  diritti
          dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della
          programmazione  economica,  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  delle  partecipazioni  statali.   Sono
          parimenti   attribuite   al   Ministero   del   tesoro   le
          partecipazioni della Cassa  depositi  e  prestiti  nell'IMI
          S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia
          e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della
          Cassa  depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero
          del tesoro delle partecipazioni di cui  al  presente  comma
          sono  poste  a  carico  del  fondo  di  riserva della Cassa
          stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni sara' deliberato dalla prima  assemblea.  In
          via  provvissoria rimangono in vigore le norme, legislative
          e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti
          delle societa' per azioni  derivanti  dalla  trasformazione
          convocheranno  le  rispettive assemblee sociali entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5.  La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di
          tutti gli adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             -  Il  testo  dell'art.  1, comma 2, del D.L. 22 ottobre
          1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge  19
          dicembre  1992,  n.  488, recante: "Modifiche alla legge 1›
          marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di   disciplina   organica
          dell'intervento   straordinario  nel  Mezzogiorno",  e'  il
          seguente:
             "2. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
               a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in  'equivalente
          sovvenzione  netto'  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                b) la graduazione dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  effettuata  secondo un'articolazione territoriale e
          settoriale e per tipologia  di  iniziative,  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree  economicamente
          depresse del territorio nazionale, nei settori  a  maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
               c)  le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscono  la  valutazione
          della redditivita' delle  iniziative  ai  fini  della  loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la massima trasparenza  mediante  il  rispetto  dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi di monitoraggio e, per  le  iniziative  di  piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dall'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
             -   La   legge   16   aprile   1987,  n.  183,  recante:
          "Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari",
          e'  pubblicata  nella    Gazzetta Ufficiale   n. 109 del 13
          maggio 1987.