Art. 1-ter Fondo per lo sviluppo (( 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e )) (( nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi )) (( programmi di reindustrializzazione, di interventi per la )) (( creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione )) (( dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per )) (( l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni )) (( statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello )) (( locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione )) (( dell'efficienza ocmplessiva dell'area anche attraverso )) (( interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, )) (( in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito )) (( presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un )) (( apposito Fondo per lo sviluppo conla dotazione finanziaria di )) (( lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per )) (( ciascuno degli anni 1994 e 1995. )) (( 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' )) (( del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del )) (( Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri )) (( del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del )) (( commercio e dell'artigianto e del tesoro, e sentito il Comitato )) (( di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta )) (( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. )) (( 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il )) (( Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il )) (( Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' )) (( avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate )) (( dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli )) (( enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi )) (( dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. )) (( 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI )) (( S.p.a. )) (( 4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma l sono )) (( determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma )) (( 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. )) (( 5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere )) (( utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del )) (( Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per )) (( l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli )) (( operatori pubblici e privati interessati, della quota di )) (( finanziamento a carico del bilancio dello Stato per )) (( l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le )) (( modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e )) (( successive modificazioni. )) (( 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, )) (( pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi )) (( per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini )) (( del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, )) (( all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante: "Misure urenti per il risanamento della finanza pubblica" e' il seguente: "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il capitale iniziale di ciascuna delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni e accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determianto come sopra. 3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitmente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera' i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa. 4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle trasformazioni sara' deliberato dalla prima assemblea. In via provvissoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' il seguente: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in 'equivalente sovvenzione netto' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscono la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dall'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987.